Canone

(gr. kànon, corr. lat. regula, misura lineare, regolo)

Termine con cui a partire dal IV secolo veniva indicata la legge ecclesiastica, in contrapposizione al termine nòmos, che si riferiva invece alla legge civile.
Più precisamente, la Chiesa adoperò il termine (—) nel senso di norma di vita, aderente ai precetti divini.
Nel corso dei secoli, tuttavia, la parola (—) subì una specificazione tecnica, in riferimento alle diverse fonti da cui tali norme potevano derivare. Quelle poste dal papa si dissero, a partire dal secolo XV, decretali [vedi], rescritti, epistole, editti, decreti, costituzioni; conseguentemente, il termine (—) si restrinse ad indicare esclusivamente le dichiarazioni dommatiche assunte nei concili [vedi concilio ecumenico].
Numerose furono le raccolte di canoni, tra cui la Collectio Prisca del V secolo, così denominata da un accenno fatto dal monaco Dionigi ad una prisca translatio, relativa ad una delle innumerevoli versioni di canoni orientali circolanti in occidente; famose sono anche la Collezione Dionisiana [vedi] e la Collezione Ispanica [vedi Hispana

Carlo di Tocco

(Benevento, seconda metà XII secolo – prima metà XIII secolo)

Giureconsulto. Ottenne il dottorato alla Scuola di Bologna [vedi Glossatori] e fu allievo di Piacentino [vedi] e di Azzone [vedi Azzo Porzio]. Alternò all’insegnamento presso la Scuola bolognese lo svolgimento di incarichi pubblici in Sicilia. Legò il suo nome alla glossa ordinaria Lombarda, in cui forniva un’interpretazione del diritto longobardo secondo la dogmatica romanistica

Cino Sighibuldi da Pistoia

(Pistoia 1250 ca -1336)

Giureconsulto. Fu la prima grande figura di rilievo della Scuola di pensiero dei Commentatori [vedi], ed elaborò un programma interpretativo della norma giuridica che utilizzava la dialettica come mero strumento della ragione umana, ed era volto a cogliere la causa ispiratrice del testo normativo.
Scrisse la Lectura super Codice (1312 o 1313), in cui venne preso in considerazione non solo il diritto giustinianeo, ma anche la recente realtà della legislazione statutaria. Ugualmente apprezzabili furono le due Lecturae sul Digestum vetus, oltre ad una cospicua serie di quaestiones [vedi], consilia [vedi] e tractatus [vedi].
Punto centrale della scienza giuridica è, secondo (—) la ricerca dell’umano equilibrio (aequitas), che sempre esiste nei rapporti umani. Purtuttavia, l’aequitas si trasforma in comando imperativo (preceptum) soltanto dopo l’intervento di colui che ha il potere di formulare e promulgare una norma cogente e, poiché nell’intervento umano vi possono essere degli errori, il diritto può non coincidere con l’aequitas. Il giurista, pertanto, secondo (—), deve servirsi dello strumento interpretativo della dialettica, senza lasciarsi condizionare dai canoni di questa e deve sapere respingere l’autorità di qualsiasi opinione ritenuta inaccettabile.