Confartigianato [Confederazione italiana dell’artigianato]

[via s. Giovanni in Laterano 152, 00184 Roma; tel. 06/703741; internet: www.confartigianato.it]

Organizzazione di categoria costituita nel 1945 che ha, tra gli altri, lo scopo di tutelare in ogni campo gli interessi generali dell’artigianato italiano, di promuoverne lo sviluppo economico e tecnico, di coordinare sul piano nazionale l’azione delle organizzazioni aderenti.
La Confartigianato è organizzata: sul piano settoriale, in organizzazioni nazionali di categoria, raggruppanti i singoli mestieri o gruppi di mestieri omogenei; sul piano territoriale, in organizzazioni provinciali o locali, raggruppanti territorialmente le varie categorie e mestieri, ed in Federazioni regionali aventi lo scopo di assicurare l’unità di azione della Confartigianato in sede regionale.

Consiglio Economico e Sociale

Organo consultivo dell’ONU (v.) che studia le questioni economiche, sociali e la protezione dei diritti dell’uomo per poi riferirne all’Assemblea generale.
Su tutti questi problemi, il consiglio economico e sociale opera in coordinazione con le istituzioni specializzate. È composto da 54 membri eletti dall’Assemblea generale per 3 anni e ogni anno è rinnovato per un terzo.

Contabilità pubblica

Complesso delle norme che disciplinano l’organizzazione finanziario-contabile delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la gestione patrimoniale, l’attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e la responsabilità degli amministratori della cosa pubblica. Se riferita allo Stato è più propriamente detta contabilità di Stato.
Le norme che compongono il sistema giuridico della contabilità pubblica sono formulate tenendo conto degli aspetti tecnici e delle situazioni ragionieristiche, senza che però perdano la loro connotazione giuridica.
I principi fondamentali in materia di contabilità pubblica vengono dettati dalla Costituzione in relazione alle seguenti materie:
— i bilanci dello Stato e i conti delle entrate e delle uscite dei singoli Ministeri (art. 81);
— i controlli della gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti (art. 100);
— la giurisdizione contabile della Corte dei Conti (art. 103);
— il decentramento alle Regioni di attività finanziarie, e quindi contabili, già spettanti allo Stato (art. 119).
Ulteriori principi in tema di contabilità pubblica sono dettati dalla legge n. 468, del 5-8-1978 in gran parte modificata dalla legge n. 362, del 23-8-1988, che ha disegnato il quadro legislativo della manovra di bilancio (v.) annuale, dalla legge n. 94, del 3-4-1997 che ha rivoluzionato la struttura del bilancio dello Stato e dalla legge n. 208, del 25-6-1999 che ha cambiato i termini di presentazione dei documenti di bilancio nonché il contenuto della legge finanziaria (v.) e del DPEF (v.).
Pur nella sua specificità, dovuta alla natura pubblica degli enti cui essa detta norme in materia di bilancio, la contabilità pubblica si è progressivamente avvicinata alle dottrine aziendalistiche, mutuandone sempre più istituti e principi.

Approfondimento: L’evoluzione della contabilità di StatoL’evoluzione della contabilità di Stato

Conto delle amministrazioni pubbliche

Conto che accoglie le entrate e le uscite di tutti gli enti, centrali, periferici e di previdenza, che concorrono a formare la Pubblica Amministrazione.
Diversamente dal bilancio dello Stato (v.), che ingloba, esclusivamente, proventi e oneri ascrivibili ai vari ministeri, il contenuto del conto è più vasto (in esso compaiono anche i debiti nei confronti di soggetti differenti dallo Stato) e, quindi, più assimilabile al vero.
Altra caratteristica per la quale il conto delle amministrazioni pubbliche si discosta dal bilancio statale va ricercata nel diverso significato dei saldi: di cassa, il primo, perché riferito a entrate e spese effettivamente conseguite e sostenute, di competenza, il secondo.
Redatto dall’ISTAT (v.) sulla base di criteri standard, perché dettati dal SEC (v.), il conto esprime, per questo motivo, la misura del deficit pubblico (v.) più ampiamente accettata e la cui entità contribuisce all’osservanza di uno dei quattro parametri di Maastricht (v. Criteri di convergenza).