é un istituto processuale tipico delle quæstiones perpetuæ
Secondo questo il processo si celebrava nuovamente se un terzo dei giurati dichiarava di non avere le idee chiare in ordine al delitto di volta in volta sottoposto alla sua cognizione.
L’Ampliatio poteva aver luogo un numero indeterminato di volte.
Categoria: Glossario
Antecèssor
Insegnante di diritto nelle scuole postclassiche.
Arbitràtor [Arbitratore; cfr. artt. 1473-1474 c.c.]
Nel rapporto contrattuale è il Terzo individuo a cui viene conferito il potere di determinarne un elemento, altrimenti non determinato.
L’arbitrator interviene nel rapporto contrattuale per elementi di natura economica, mentre l’arbitro interviene per controversie giuridiche inerenti al rapporto.
Ars ingenua (vel artes ingenuæ)
Espressione che indica attività intellettuali come quella del medico e dell’avvocato.
Tali professioni venivano esercitate autonomamente, e prestate su richiesta degli interessati, quindi ricompensate con un onorario quantificato a piacere del cliente.
Venivano anche definite operæ liberales ed esulavano dall’ambito della locàtio operàrum.
Esse erano oggetto di tutela extra òrdinem del pretore e poi dell’imperatore.