Capitàtio plebèia [Capitazione plebea]

Imposta personale pagabile in denaro, alla quale erano assoggettati coloro che non erano proprietari di fondi.
La (—) era calcolata e riscossa nel seguente modo: lo Stato fissava in via preventiva la somma di cui aveva bisogno in considerazione delle proprie necessità (militari, amministrative, etc.); la somma così determinata veniva divisa per il numero globale delle unità fiscali e, conseguentemente, ripartita fra le varie province dell’Impero.

Càutio (vel stipulàtio prætoria) [Garanzia]

Rimedio cautelare tipico del processo formulare [vedi processo per formulas], consistente in una stipulatio [vedi] che il pretore (su richiesta di chi aveva interesse) ordinava a taluno di contrarre, onde ottenere l’impegno a pagare una somma di denaro alla controparte se si verificava un certo evento (di volta in volta specificato).
Tra le cautiònes, si distinguevano, da parte del destinatario dell’ordine del prætor:
— repromissiònes, se era richiesta la sola promessa di pagamento;
— satisdatiònes, se alla promessa dovevano accompagnarsi ulteriori garanzie (anche di terzi).
In età classica, alle cautiones volte a garantire il buon andamento di un processo (c.d. stipulatiònes iudiciàles), si affiancarono quelle aventi funzione autonoma, svincolata dall’esistenza di un processo (c.d. stipulationes cautionàles: si pensi, ad es., alla cautio damni infecti [vedi]).

Celso P. Giuvenzio (figlio)

Giurista vissuto nel II sec. d.C. durante l’età adrianea. Ricoprì successivamente le cariche di pretore, ambasciatore imperiale e console e fece, altresì, parte del consilium [vedi consilium principis] dell’imperatore Adriano. Figlio di Celso padre [vedi] si distinse per la vigorosa incisività del suo linguaggio, sintetico ed efficace ad un tempo. In particolare, sono a lui attribuite alcune tra le più note massime del diritto romano, sempre vive anche nella cultura giuridica moderna e contemporanea; tra esse, ricordiamo:
— la definizione del diritto come ars boni et æqui (arte del buono e del giusto);
— la regola secondo cui scìre lèges non hoc est verba eàrum tenère, sed vim ac potestàtem (conoscere le leggi non significa comprendere le loro parole, ma la loro forza ed il loro significato);
— la regola aurea secondo cui incivile est nisi tota lège perspècta una àliqua partìcula èius proposita iudicare vel respondere (è incivile giudicare o rispondere sulla base di una parte della legge piuttosto che in ragione dell’insieme della stessa);
— il proverbio giuridico impossibìlium nulla obligàtio (è nulla l’obbligazione avente ad oggetto una prestazione impossibile).
Fu inoltre ispiratore e proponente del senatusconsùltum Iuventiànum [vedi].