Era una forma testamentaria molto particolare, poiché le dichiarazioni del testatore erano verbalizzate in appositi registri dai funzionari pubblici o dai magistrati provinciali.
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Testamèntum tripertìtum
Tale testamento nacque dall’unione di due testamenti, il primo quello civile richiedeva la presenza di cinque testimoni e che fosse scritto a mano dal testatore, mentre il secondo richiedeva la presenza di sette testimoni.
La figura che uscì da quest’unione fu chiamata testamentum tripertitum.
Era redatto da un notaio.
Traditio chartæ vel instrumènti [Consegna del documento]
Era un’ipotesi di traditio ficta.
In questo caso il trasferimento della proprietà o del possesso avveniva mediante la consegna fittizia della cosa.
Veniva consegnato un documento, che parlava del trasferimento, senza che esso fosse materialmente avvenuto.
Transmìssio Theodosiàna
Il diritto postclassico prevedeva questa forma di delatiònis transmissio quando il discendente fuori potestà, del testamento, fosse morto prima dell’apertura del testamento.
In questo modo i suoi discendenti potevano accettare l’eredità a lui deferita.