Congregazione romana di cui fanno parte oltre i membri nominati dal Pontefice, anche i Cardinali preposti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per il clero, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. La sua competenza si estende a tutti i luoghi e a tutte le persone che non risultino soggette alla Congregazione per le Chiese Orientali o alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Si interessa di tutto ciò che ha attinenza con lo stato delle Chiese particolari e pertanto ha facoltà di costituire nuove diocesi, province, regioni ecclesiastiche e può erigere Ordinariati militari.
Categoria: Glossario
Contribuente
Soggetto nei cui confronti si sia verificato il presupposto d’imposta (v. Imposta) e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa e nel caso di inadempimento subisce l’esecuzione forzata.
In questa accezione il contribuente di diritto viene a coincidere con il soggetto passivo d’imposta.
Il contribuente di fatto, invece, è colui che, sebbene sopporti l’onere tributario, non è obbligato direttamente verso lo Stato. Egli viene definito soggetto inciso e nei suoi confronti, in caso di inadempimento, non verranno applicati i rimedi dell’ordinamento tributario, ma si dovrà ricorrere all’Autorità giudiziaria: è il caso del consumatore finale per l’IVA (v.).
Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone prive di personalità giuridica di diritto comune nei cui confronti si sia verificato in modo unitario ed autonomo il presupposto d’imposta.
Conversione dei beni ecclesiastici L. 7-7-1866, n. 3036; punto 3/a Prot. Addiz. Nuovo Concordato (Conversion of ecclesiastical property)
A seguito delle leggi eversive [vedi Leggi ecclesiastiche], il diritto statuale riconobbe agli enti ecclesiastici conservati (cioè non soppressi dalle leggi stesse) la capacità di possedere solo beni mobili sancendo per gli immobili presenti e futuri appartenenti a detti enti, salvo poche eccezioni (art. 11, L. 3036/1866), la devoluzione al demanio e la cd. (—) cioè l’obbligo di iscrivere nel gran libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore degli enti stessi.
L’obbligo della (—) è stato soppresso dal Concordato del 1929 [vedi Patti lateranensi] che ha riconosciuto agli enti ecclesiastici il diritto di possedere liberamente beni immobili (il cui acquisto è però subordinato ad autorizzazione governativa). La soppressione in linea di massima è stata confermata dal Nuovo Concordato.
Conto del reddito
In contabilità nazionale (v.), pone in evidenza il modo attraverso il quale si forma il reddito nazionale netto disponibile valutato ai prezzi correnti di mercato.
In particolare, nel conto del reddito si passa dalla grandezza del Prodotto interno lordo (v. PIL) a quella di Prodotto nazionale lordo (v. PNL). Vengono, infatti considerati: i saldi tra redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da residenti nella nazione e quelli prodotti nella nazione da residenti all’estero; i saldi tra redditi da capitale-impresa provenienti dall’estero e quelli pagati all’estero; le imposte indirette versate ad Amministrazioni pubbliche. In questo modo si giunge alla determinazione del Reddito Nazionale Lordo Disponibile (v. Conto della distribuzione del prodotto lordo) che esprime i redditi di cui la nazione dispone per consumi e risparmi. Per ottenere il Reddito Nazionale Netto Disponibile bisognerà sottrarre al RNLD gli ammortamenti (v.), per tener conto della perdita di valore che i beni capitali subiscono per usura o per invecchiamento.