Si tratta di una società per azioni (v.) che ha il compito di garantire il buon esito e la compensazione dei contratti uniformi (v. Contratti di Borsa uniformi) a termine, dei contratti stipulati in Borsa (v.) e nel mercato ristretto (v.), delle operazioni svolte sul mercato secondario (v.) dei titoli di Stato (v. MTS).
Coloro che aderiscono alla Cassa di compensazione e garanzia sono divisi in tre categorie: generali, individuali ed indiretti. Tutti gli aderenti devono comunicare gli estremi e la controparte di ogni operazione alla Cassa, che provvede a registrarli, a seconda dei casi, su un conto proprio o su un conto terzi.
Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa comunica ad ogni aderente l’importo dei margini iniziali dovuti a garanzia ed a fronte di ogni operazione posta in essere, a meno che l’operazione non abbia determinato la chiusura di posizioni contrattuali già esistenti.
Ai sensi dell’art. 70 del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), le funzioni di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati (v. Contratti derivati) effettuate nei mercati regolamentati (v.) sono svolte dalla Cassa di compensazione e garanzia, che diventa controparte di ciascun contraente per ogni contratto uniforme a termine concluso.
Con tale intervento diretto, essa svolge il ruolo di clearing house (v.) assicurando l’immediata compensazione e la chiusura delle diverse posizioni di segno opposto, ed assumendosi il rischio di eventuali inadempimenti di una delle controparti.
La vigilanza sulla Cassa è esercitata dalla CONSOB (v.) e dalla Banca d’Italia (v.). Inoltre la Cassa esercita le attività connesse e strumentali alle funzioni svolte ed ha la facoltà di aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri.
Categoria: Glossario
CECA [Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio] (CZECH [European Coal and Steel Community])
Fu istituita con il trattato firmato a Parigi il 18-4-1951 da sei paesi (Francia, Germania Federale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con lo scopo di porre fine all’antagonismo franco-tedesco e sviluppare la produzione del carbone e dell’acciaio creando un mercato comune (v.) senza ostacoli alle frontiere e senza impedimenti alla libera concorrenza. A tal fine, il trattato istitutivo prevedeva una Alta Autorità (cui era affidato non solo il potere esecutivo ma anche quello normativo), una Corte di Giustizia (potere giurisdizionale), una Assemblea con poteri consultivi e di controllo politico. Con il Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi (8 aprile 1965) è stato previsto un unico Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee e un’unica Commissione delle Comunità Europee che sostituisce l’Alta Autorità. Alla CECA hanno aderito anche Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia e Finlandia.
Il Trattato istitutivo della CECA scadrà nel 2002.
Churning
Attività consistente nel creare, ad arte, su di un mercato borsistico, un grosso numero di scambi, talvolta solo apparenti, onde suscitare la sensazione che il mercato stesso sia particolarmente attivo.
CIPAA [Comitato Interministeriale per la Politica Agricola e Alimentare] (CIPA [Interministerial Committee for the Food and Agricultural Policy])
Organo composto dai Ministri che generalmente facevano parte di altri Comitati interministeriali con l’aggiunta del Ministro per l’Agricoltura, del Ministro delle Partecipazioni statali, del Ministro per i Lavori Pubblici e del Ministro per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno. Tale comitato, soppresso dall’art. 2 della L. 752/86, svolgeva funzioni di programmazione e coordinamento della politica agraria ed alimentare.