Mercato nel quale vengono realizzati gli scambi, organizzati attraverso contratti, di prodotti agricoli e materie prime (v. Commodity). I contratti prevedono l’indicazione di elementi fissi, quali le merci, la loro quantità e qualità, e di elementi variabili, come la consegna ed il prezzo.
I commodity market sono caratterizzati dalla presenza di brokers (v.) in funzione di agenti del venditore (cioè del produttore o coltivatore del bene) e del compratore (cioè del grossista o industriale).
Categoria: Glossario
Concertazione (Concertation)
Particolare politica dei redditi (v.) basata sull’accordo e l’intesa preliminare con le parti sociali (sindacati dei lavoratori e degli imprenditori). Alla base di tale tipo di accordi è il ruolo dello Stato che agisce come mediatore nelle controversie economico-sociali.
Il ricorso ad accordi triangolari formalizzati ha fortemente caratterizzato, negli anni Settanta ed Ottanta, le politiche antinflazionistiche di alcuni paesi europei (in particolare l’Austria, la Svezia e l’Olanda), tanto da far parlare alcuni di neocorporativismo; in realtà, a differenza del corporativismo tipico degli Stati totalitari degli anni trenta, queste intese avevano carattere eccezionale (dovuto alla necessità di tutelare la stabilità dei prezzi) e non si basavano su una compiuta teoria organicista dello Stato.
In Italia il ricorso a forme di concertazione non è mai stato sistematizzato o reso permanente; convinti sostenitori di questa prassi, però, si sono dimostrati i Governi Amato e Ciampi (accordo del luglio 1993 sull’abolizione della scala mobile), Dini e Prodi (riforma del sistema pensionistico e del Welfare State). In tali circostanze la concertazione preventiva fra Governo e parti sociali ha mostrato una sostanziale validità nell’assicurare il consenso a misure «impopolari» e nel permettere il riequilibrio dei conti pubblici. I critici di queste forme di accordi, da parte loro, sottolineano:
— che il ruolo del Parlamento (luogo istituzionalmente deputato alla conciliazione degli opposti interessi) ne risulta svilito. La Corte Costituzionale si è però dimostrata di diverso parere, avallando (con sentenza n. 34 del 1985) la prassi della concertazione;
— che in tali tipi di intese risultano poco o affatto rappresentati altri tipi di interesse (quelli, ad esempio, dei lavoratori autonomi o delle generazioni future).
Congiuntura (Conjuncture)
Andamento nel breve periodo (v.) dei principali fenomeni concernenti la situazione economica di una nazione, di un settore produttivo, di un’azienda.
L’analisi della congiuntura si articola in tre fasi:
— esame ad intervalli periodici (mensili o trimestrali) di una serie di indicatori economici quali la produzione (v.), ad es. tasso di crescita della produzione industriale o totale, i prezzi (v.), ad es. tasso annuale di crescita dei prezzi al consumo, l’occupazione, ad es. tasso di disoccupazione;
— correzione delle tendenze osservate per tener conto di possibili fluttuazioni riguardanti taluni indici;
— proiezione delle tendenze corrette nel breve periodo (al massimo entro un anno).
Il tipo di analisi della congiuntura, in quanto consente di valutare con buon margine di sicurezza ciò che si verificherà nel prossimo futuro, è un importante strumento per attuare scelte di politica economica e produttiva.
Per l’importanza che riveste, lo studio della congiuntura è commissionato ad organismi specializzati; in Italia l’ente cui è affidata l’elaborazione dei dati che permettono una corretta valutazione della congiuntura economica è l’ISAE (v.).
Consolidamento (Consolidation)
Sostituzione del debito pubblico (v.) a breve con l’emissione di titoli a lunga scadenza o trasformazione del debito pubblico in capitale di rischio.
Con l’emissione di titoli a lunga scadenza si limita il rifinanziamento del debito pubblico che avviene soltanto una tantum.
Nel caso invece della trasformazione del debito in capitale di rischio, coloro che hanno acquistato i titoli di Stato non hanno più diritto a percepire gli interessi ma dovranno sperare che gli investimenti che hanno finanziato si rivelino fruttiferi.