Contubèrnium [Contubernio]

Unione stabile fra schiavi o fra un dòminus [vedi] e una schiava; consisteva nella mera coabitazione, dal momento che ai servi era preclusa la possibilità del matrimonium [vedi] e la potestà sui figli.
La (—) venne ad assumere particolare rilievo in età classica: durante questo periodo, i figli nati da (—) venivano considerati liberi naturales (figli naturali), a differenza dei figli nati da concubinàtus [vedi], ritenuti vùlgo concèpti.
A partire da Costantino (IV sec. d.C.) la tendenza legislativamente manifestata fu nel senso di evitare, in caso di divisioni di eredità o alienazioni di schiavi, lo smembramento delle famiglie servili.

Crimen homicìdii [Omicidio; cfr. artt. 575 ss. c.p.]

Crimine consistente in generale nell’uccisione di un uomo, e variamente disciplinato in diritto romano (fino al II sec. a.C. veniva ancora chiamato parricìdium).
Ai fini di una più agevole comprensione dell’evoluzione della nozione e del trattamento repressivo dell’omicidio nelle varie epoche del diritto romano, occorre di distinguere:
— nel periodo regio, una norma attribuita dalle fonti al re Numa Pompilio, distinse tra omicidio volontario ed involontario:
— per quest’ultimo, l’omicida al cospetto del popolo riunito in assemblea, offriva un ariete agli agnati [vedi adgnatio] della vittima;
— per l’omicidio volontario, si stabilì che “si qui hòminem liberum dolo scìens morti dùit, paricìdas èsto”. La disposizione, dal significato molto controverso, è dalla dottrina prevalente interpretata nel senso che all’omicidio di un pater familias [vedi] fosse equiparato l’omicidio di un qualunque membro libero della collettività.
Colui che commetteva un omicidio volontario (dolo scìens) era condannato alla pena di morte, inflitta con modalità strazianti (pœna cùllei [vedi]);
— nulla è dato conoscere in merito alla disciplina dettata, per l’omicidio, dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]: Cicerone riferisce che le XII Tavole lasciarono immutata la disciplina dettata da Numa Pompilio;
— in periodo repubblicano, l’omicidio, ancora definito parricidium, assunse natura rigorosamente pubblica e venne perseguito in sede comiziale [vedi processo comiziale; provocàtio);
— nel periodo del Principato, l’omicidio fu ridisciplinato dalla lex Cornelia de sicàriis (da sica – pugnale) et veneficis (da veneficium – avvelenamento) istitutiva della quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] addetta alla cognizione del (—); la legge rimase in vigore fino alla scomparsa delle quæstiones.
Erano puniti a titolo di omicidio anche gli atti preparatori o di favoreggiamento e l’organizzazione di bande criminali: la pena fissata era quella dell’interdìctio aqua et igni [vedi].
Nell’ambito del (—) un rilievo particolare ebbe il parricidium (configurato come omicidio del proprio padre o di un prossimo congiunto), punito con la terribile pœna cullei. La lex Pompeia de parricidio [vedi] sanzionò il parricidium con la stessa pena prevista per il (—), l’interdictio aqua et igni; successivamente Augusto ripristinò l’antica pœna cullei;
— in diritto postclassico, nell’ambito del (—) rientrarono numerose nuove fattispecie:
— l’uccisione intenzionale di uno schiavo;
— l’accettazione di denaro, da parte di un giudice, per la pronunzia di una condanna;
— la castrazione di uomini liberi o schiavi;
— la somministrazione di filtri d’amore (pòcula amatoria) od abortivi (pocula abortiònis).
Variarono anche le pene, comminate in sede di repressione criminale extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem];
— per l’omicidio comune, vi era la pena di morte semplice per le persone di umile condizione e la pena di morte attraverso crocifissione od esposizione a belve feroci [vedi bestiis óbici] per persone di rango elevato;
— il giudice corrotto veniva deportato [vedi deportàtio in ìnsulam] e i suoi beni confiscati [vedi publicàtio bonòrum];
— la castrazione di uomini liberi o schiavi comportava la pena di morte per persone di umile condizione e la deportazione, con confisca dei beni, per quelle di rango elevato;
— per la somministrazione di filtri amorosi od abortivi, le persone di umile condizione erano condannate ai lavori forzati in miniera [vedi damnàtio ad metàlla], mentre quelle di rango elevato erano condannate alla relegàtio in insulam [vedi], con la pena accessoria della confisca parziale dei beni.

Cùlpa [Culpa; cfr. artt. 1218, 2043 c.c.; 42-43 c.p.]

In diritto romano arcaico, il termine (—) indicava un fatto in sé stesso illecito.
Nelle epoche successive, la (—) costituì, nelle sue varie gradazioni, criterio generale di imputazione della responsabilità, contrattuale o per fatto illecito, insieme al dolo [vedi dolus]. Come criterio di responsabilità, la differenza tra dolus [vedi] e (—), secondo il diritto classico, era la seguente: se l’obligatio [vedi] era sorta per esclusivo interesse del creditor [vedi], il debitor [vedi] era responsabile solo se l’inadempimento era dipeso da dolus; se, invece, l’obligatio era sorta anche nell’interesse del debitor, questi era responsabile anche se l’inadempimento fosse dipeso da (—).
La (—) consisteva, genericamente, in un comportamento volontario tenuto in spregio delle elementari norme di diligenza, prudenza e perizia.
Si distinse, in particolare, in ordine all’intensità della negligenza tra:
— culpa in abstràcto [vedi];
— culpa in concreto [vedi];
— culpa làta [vedi];
— culpa lèvis [vedi];
— culpa levìssima [vedi].
Quale criterio d’imputazione per la responsabilità da fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum], la (—) era intesa come responsabilità personale per un comportamento non doloso, ma volontario e veniva meno in presenza di forza maggiore e caso fortuito [vedi casus fortuìtus].
Nell’ordinamento vigente, la colpa è:
— in diritto civile, uno dei criteri di imputazione della responsabilità (contrattuale od extracontrattuale);
— in diritto penale, elemento psicologico del reato.