Accantonamenti (d. trib.) art. 2423bis c.c.; D.P.R. 22-12-1986, n. 917 (Provisions)

Si tratta di un’operazione contabile con la quale vengono ascritte somme destinate a costituire o ad incrementare appositi fondi per rischi ed oneri.
Queste somme hanno la funzione di coprire perdite o debiti di natura determinata.
La normativa tributaria usa gli oneri certi e non certi:
Il primo viene maturato nell’esercizio e vede la sua manifestazione finanziaria in esercizi futuri;
Il secondo ha un rischio che si divide in più esercizi .
Il ricorso agli accantonamenti a livello fiscale, può determinare evasione.
ecco perchè sono state imposte delle regole relative alla deducibilità degli stessi.

Abusi familiari (d. civ.; d. pen.) (Family Abuse)

La legge 154/2001 contro le violenze familiari contiene numerose norme per prevenire la commissione o reiterazione di abusi e violenze familiari.
Il primo comma dell’art. 342bis definisce l’abuso familiare come la condotta del coniuge o di altro convivente responsabile di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge o convivente.
Il giudice civile, grazie all’art. 736bis c.p.c., può ordinare, al coniuge o convivente di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare, di versare un assegno periodico, di non avvicinarsi al luogo di residenza di altri congiunti ed al luogo di istruzione dei figli.
Il provvedimento in tal caso ha una durata di sei mesi ma può anche essere prorogato.
Se il coniuge costituisce reato, il giudice penale può allontanarlo dalla casa familiare,
in modo da prevenire il pericolo del consumarsi di violenze in seno alla famiglia.
Nei casi di maggiore gravità il giudice può anche obbligare l’imputato a non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari .

Actiones liberae in causa (d. pen.)

Si tratta di azioni compiute in uno stato di incapacità, che il soggetto si è procurato, con droghe o alcoolici, in modo da commettere un reato e per prepararsi una scusa.
Il reato commesso in stato di incapacità preordinata è ugualmente punibile.
Alla luce del principio di colpevolezza, si ritene che la capacità si abbia anche quando l’agente, incapace al momento del fatto, si sia procurato l’incapacità con dolo o con colpa.

Alea (d. civ.)

Indica il rischio inerente ad ogni operazione negoziale.
Esso è dovuto alle variazioni di costi e valori delle prestazioni.
Normalmente essa ricade su ciascuno dei contraenti quando non supera i limiti della normalità.
Se viene superato il limite dell’Alea normale, la parte che vi è tenuta può invocare il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità.
Nel contratto aleatorio le reciproche prestazioni dipendono da fattori casuali, quando si verifica una incertezza totale o parziale di una o di entrambe le prestazioni.
Nei contratti aleatori è precluso il rimedio dell’eccessiva onerosità.