Sanzione estremamente grave che determina la cancellazione del libero professionista dal relativo Albo e quindi l’ impossibilità di esercizio legittimo della professione.
La radiazione dall’albo può essere determinata dall’infrazione di regole interne proprie dell’Ordine professionale di appartenenza oppure dalla legge, di una pena accessoria che induce l’interdizione dall’esercizio di una professione o un arte.
Categoria: Glossario
Reato (d. pen.) (Offense)
Sotto il profilo formale si definisce (—) ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale (cd. pena criminale).
Sotto il profilo sostanziale, il (—) può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempreché la misura dell’aggressione sia tale da fare apparire inevitabile il ricorso alla pena e che le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire una efficace tutela.
La dottrina, analizzando le singole figure criminose, ha elaborato una teoria generale del reato, che individua nella struttura dell’illecito penale una serie di elementi costitutivi, comuni a tutte le fattispecie criminose.
L’analisi della struttura del reato ha condotto alla formazione di due diverse concezioni: la teoria della tripartizione e la teoria della bipartizione.
Secondo la teoria della tripartizione (elaborata da Beling), il reato si compone di tre elementi strutturali:
— il fatto tipico, che comprende il complesso degli elementi materiali del reato (la condotta, l’evento, e il rapporto di causalità che lega la prima al secondo);
— l’antigiuridicità obiettiva, che consiste nella contraddizione del fatto con la norma giuridica che lo prevede e lo incrimina;
— la colpevolezza, ossia la volontà riprovevole nelle sue due forme del dolo e della colpa.
Secondo la teoria della bipartizione, invece, la struttura del reato si compone di: un elemento oggettivo, cioè il fatto materiale, comprensivo di tutti gli elementi, necessari per l’esistenza del reato; un elemento soggettivo, costituito dal diverso atteggiarsi della volontà colpevole, nelle forme del dolo e della colpa [Dolo; Colpa]. L’antigiuridicità non viene considerata come elemento del reato da porsi sullo stesso piano del fatto e della colpevolezza, ma come l’in sé del reato, l’essenza dello stesso.
Il (—) può atteggiarsi in diversi modi da cui scaturiscono altrettante categorie di cui alcune hanno un mero rilievo sistematico, mentre altre assumono maggiore importanza poiché dall’appartenenza del (—) all’una o all’altra deriva l’applicazione di una determinata disciplina.
In primo luogo il (—) può essere proprio o comune: è proprio il (—) che può essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o posizione come, ad esempio, il peculato potendo, infatti, essere perpetrato solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; è comune, invece, il (—) che può essere commesso da chiunque.
Il (—) può manifestarsi in varie forme: (—) tentato [Tentativo]; circostanziato [Circostanze]; concorso di reati; concorso di persone nel (—).
Il (—) è escluso dalla presenza di scriminanti [Cause di giustificazione] che escludono l’antigiuridicità del fatto.
(—) a forma aperta o vincolata
Sono reati a forma aperta o libera quelli nei quali il legislatore non descrive in modo specifico la condotta aggressiva del bene giuridico protetto dalla norma: ad es. l’art. 575 c.p. (omicidio) punisce chiunque cagiona la morte, senza specificare le modalità attraverso cui l’evento deve prodursi. Al contrario, nei reati a forma vincolata, è descritta in modo specifico la condotta aggressiva del bene: ad es. perché si realizzi la truffa è necessario che l’agente ponga in essere artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, così procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È evidente che i reati a forma aperta vulnerano il principio di tassatività della norma penale, ma ciò è giustificato dalla primaria importanza del bene che la norma intende proteggere.
(—) aberrante
[Aberratio].
(—) aggravato dall’evento
[Delitto].
(—) causalmente orientato
[Omissione].
(—) connesso
[Reati (connessi)].
(—) continuato
[Continuato (Reato)].
(—) di opinione
[Reati (di opinione)].
(—) di pericolo
[Pericolo (Reati di)].
(—) edilizio
[Reati (edilizi)].
(—) istantaneo
[Reato].
(—) ministeriale
[Reati (ministeriali)].
(—) permanente
[Permanente (Reato)].
(—) plurioffensivo
[Plurioffensivo (Reato)].
(—) plurisoggettivo
[Concorso (di persone)].
(—) preterintenzionale
[Delitto].
(—) progressivo
[Progressivo (Reato)].
(—) proprio e comune
[Proprio (Reato)].
(—) putativo
[Putativo (Reato)].
(—) societario
[Reati (societari)].
(—) tentato
[Tentativo].
(—) tributario
[Reati (tributari)].
(—) unisussistente e plurisussistente
[Condotta].
Regolamento (Regulation)
Azione petitoria, di carattere reale, mediante la quale ciascuno dei proprietari di due o più fondi confinanti chiede che sia stabilito giudizialmente il confine tra gli stessi, quando tale confine sia incerto (art. 950 c.c.).
Legittimati, attivamente e passivamente, sono i due proprietari confinanti.
L’azione ha carattere duplice, perché le parti hanno un’analoga reciproca posizione di pretesa e difesa, con la conseguenza che l’onere della prova è diviso ugualmente fra le due parti; in mancanza di prova, il giudice provvede attenendosi al confine tracciato dalle mappe catastali.
Tale azione può esercitarsi nel caso di totale incertezza dei confini (cd. actio finium regundorum simplex) ovvero nel caso in cui sia controversa la proprietà di una zona di terreno determinata (cd. actio finium regundorum qualificata).
(—) di competenza (d. proc. civ.)
Eccezion fatta per l’ipotesi in cui sia esperito d’ufficio, il (—) è il mezzo di impugnazione proponibile avverso la pronuncia sulla competenza della parte che afferma di essere stata lesa dalla stessa.
Competente a decidere sull’istanza è la Corte di Cassazione.
La riassunzione della causa innanzi il giudice dichiarato competente deve avvenire nel termine perentorio [Termine] all’uopo assegnato nella sentenza che statuisce sulla competenza o, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della stessa (art. 50 c.p.c.).
Il (—), che non è proponibile contro le pronunce del giudice di pace relative alla competenza, può essere di due tipi:
— necessario, il quale ricorre quando la sentenza abbia pronunciato soltanto sulla competenza, senza decidere il merito della causa (art. 42 c.p.c.).
Il regolamento è, in tal caso, necessario, in quanto costituisce l’unico mezzo predisposto dalla legge per consentire un riesame della pronuncia, mediante l’impugnazione della sentenza.
In base alla riforma apportata dalla L. 353/90, tale (—) potrà esser proposto anche avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. [Sospensione (del processo)];
— facoltativo, che ricorre invece quando la sentenza abbia pronunciato sulla competenza (affermandola) insieme col merito. Si parla di (—) facoltativo in quanto la parte può impugnare la statuizione sulla competenza col mezzo in esame oppure con i mezzi d’impugnazione ordinari. I due rimedi sono comunque alternativi, non cumulativi.
Il (—) d’ufficio si ha invece quando, essendosi dichiarato incompetente il primo giudice, il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta, ex art. 50 c.p.c., si ritenga anch’esso incompetente (c.d. conflitto di competenza).
Il (—) d’ufficio è però possibile, secondo il disposto dell’art. 45 c.p.c., solo in relazione alla competenza per materia o per territorio di cui all’art. 28 c.p.c. (c.d. competenza inderogabile).
(—) di condominio (d. civ.)
Regolamento recante la disciplina relativa all’uso delle cose comuni e alla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino [Condominio], nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Se i condomini sono più di dieci, il (—) è obbligatorio, mentre è facoltativo nell’ipotesi inversa.
(—) di giurisdizione (d. proc. civ.)
È uno strumento volto a consentire alla parte di chiedere un accertamento della giurisdizione del giudice adito, ricorrendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prima ancora che la causa sia stata decisa nel merito in primo grado. Dopo tale momento il (—) non è più ammissibile e l’eventuale difetto di giurisdizione potrà esser fatto valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione (appello, ricorso in cassazione).
Il (—) ha in sostanza la funzione di risolvere preventivamente tutte le questioni di giurisdizione, rappresentate dai conflitti di giurisdizione fra un giudice ordinario e un giudice speciale, o tra gli stessi giudici speciali; i conflitti di attribuzione che sorgono fra autorità giudiziaria ordinaria e Pubblica Amministrazione, allorché sia controverso se su una specifica materia sussista il potere del giudice ordinario di giudicare o si tratti, invece, di materia rimessa esclusivamente ad una valutazione insindacabile della P.A.
In seguito al ricorso, il giudice dinanzi a cui pende la causa doveva sospendere il processo [Sospensione (del processo)], che doveva poi essere riassunto [Riassunzione] nel termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiarava la giurisdizione.
La necessaria sospensione del processo, a seguito della proposizione del (—), ha nella pratica favorito un uso distorto di tale istituto, rivolto a fini meramente dilatori. Per tale ragione, la L. 353/90 ha opportunamente eliminato l’automaticità dell’effetto sospensivo, attribuendo al giudice il potere di escludere la sospensione quando l’istanza di (—) appaia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata (art. 367 c.p.c.).
Il (—) non è un mezzo di impugnazione, in quanto è un rimedio preventivo con il quale non viene impugnata alcuna sentenza. In ciò il (—) si differenzia dal regolamento di competenza.
Atti non vincolanti (Instruments no binding )
Atti non vincolanti si distinguono come dice la parola stessa, dagli atti vincolanti.
Si distinguono in raccomandazioni ed i pareri.
La raccomandazione permette di obbligare il destinatario a tenere un certo comportamento secondo le esigenze comuni.
Il parere stabilisce il punto di vista dell’istituzione riguardo ad una questione.
In questi due casi le istituzioni comunitarie hanno una competenza generale.
Gli stati membri possono essere destinatari di raccomandazioni e pareri.