CAE (Comitato Aziendale Europeo)(CAE European Works Council)

CAE [Comitato Aziendale Europeo] Direttiva 22 settembre 1994, n. 99/45/CE

Il CAE ha lo scopo di favorire il dialogo sociale (v.) tra l’impresa multinazionale e i suoi lavoratori.
Su tali disposizioni è stata adottata la direttiva 94/45/CE relativa alla istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura di consultazione dei lavoratori delle imprese o nei gruppi d’imprese di dimensioni comunitarie, cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi entro il 22 settembre 1996.
Le disposizioni comunitarie si applicano sia alle imprese che ai gruppi d’imprese: quest’ultima nozione ricomprende quelle realtà aziendali costituite da un’impresa controllante e da più imprese controllate. Come si è detto, scopo della direttiva è quello di istituire una procedura per l’informazione e la consultazione, a livello transnazionale, dei lavoratori alle dipendenze di imprese o gruppi di imprese allorché decisioni che li riguardano vengono adottate in uno Stato diverso da quello in cui prestino la propria attività lavorativa.
Va peraltro segnalato che la direttiva non intende introdurre un principio di cogestione tra imprenditori e dipendenti; essa, infatti, si limita a stabilire un processo obbligatorio di consultazione destinato a sfociare in un parere non vincolante.

Carta europea dell’energia (European Energy Charter)

Documento contenente i principi e le regole che i paesi firmatari dovrebbero osservare per consentire la creazione di un libero mercato delle risorse energetiche.
La Carta europea dell’energia fu proposta nel 1990 dal Primo ministro danese Ruud Lubbers, e firmata il 17 dicembre 1991 da 50 Stati tra i quali, oltre a tutti quelli dell’Europa occidentale ed orientale, figurano anche i paesi dell’ex Unione Sovietica, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia ed il Canada.
Obiettivi prioritari del documento sono il miglioramento della possibilità di accesso all’energia ed un più efficiente sistema di produzione, impiego e trasporto.
Ciò implica l’eliminazione di ogni possibile discriminazione tra imprese nazionali ed imprese degli Stati firmatari; la libertà di transito; la chiarezza delle leggi e dei regolamenti; la risoluzione con procedure arbitrali e conciliatorie delle controversie.
I principi generali enunciati nella Carta sull’energia non hanno però carattere vincolante per gli Stati firmatari in quanto il documento non è il frutto di un accordo internazionale, bensì di un accordo informale. Per tale motivo gli stessi principi sono stati tradotti in disposizioni normative vincolanti contenute nel Trattato sulla Carta europea dell’energia firmato il 17 dicembre 1994 a Lisbona.
Il trattato, a cui hanno aderito tutti i paesi già firmatari della Carta sull’energia, si compone di otto parti nelle quali oltre ad essere individuato il campo e il settore di applicazione delle disposizioni in esso contenuti e a ribadire la sovranità degli Stati firmatari sulle proprie risorse energetiche, sono regolati:
— nella Parte II il commercio, materia in cui, oltre al rispetto delle disposizioni del GATT (v.), è vietata qualsiasi misura restrittiva;
— nella Parte III gli investimenti, settore in cui deve essere assicurata la parità di trattamento fra i terzi investitori e quelli degli Stati aderenti;
— nalla Parte V la risoluzione delle controversie, che se non sono risolte per canali diplomatici vengono rimesse ad un tribunale ad hoc formato presso la Corte dell’Aja.
Il trattato sulla Carta europea dell’energia è stato ratificato dall’Italia con la L. 10 novembre 1997, n. 415 ed è entrato in vigore il 16 dicembre dello stesso anno.