Conto corrente condominiale (Current account condominium)

I versamenti effettuati dai condòmini e l’eventuale fondo di riserva possono essere fatti affluire dall’amministratore su un conto corrente. Può accadere che chi amministra più di un condominio utilizzi un unico conto corrente nel quale confluiscono indistintamente le quote di tutti i condomìni amministrati. Tale comportamento configura una grave irregolarità di gestione, che può comportare di per sé stessa la revoca dell’amministratore (Trib. Milano 8-9-1991, n. 6566). Ugualmente illegittimo è il comportamento dell’amministratore che, facendo affluire i versamenti delle quote condominiali sul suo conto personale e non su un conto del condominio, generi una confusione del suo patrimonio con quello condominiale, rendendo impossibile, in tal modo, ogni controllo della gestione da parte dei condòmini (Trib. Milano, 29-9-1993).
Perciò, al fine di una corretta gestione condominiale, l’amministratore deve aprire un conto corrente separato per ciascun condominio, intestandolo allo stesso condominio nella persona dell’amministratore: ciò permetterà al condominio di non chiudere il conto nel caso di sostituzione dell’amministratore (basterà, infatti, presentare la delibera assembleare con la quale è stato eletto il nuovo amministratore per sostituire il nome dell’amministratore uscente con quello di chi subentra nella gestione del conto) (TAMBORRINO).
Quanto, poi, al potere di controllo della gestione condominiale da parte dei condòmini effettuata mediante l’esibizione di documenti concernenti il conto corrente, la Cassazione ha specificato che il potere del singolo condòmino di controllare la gestione condominiale, attraverso l’esame della documentazione ad essa inerente, viene di regola esercitato in sede assembleare in occasione dell’annuale approvazione del bilancio. All’infuori di questa sede, ha affermato la Suprema Corte, il diritto di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili, compresi quelli riguardanti il conto corrente del condominio, può essere riconosciuto solo ove si deduca e dimostri uno specifico interesse al riguardo (Cass. 5-4-1984, n. 2220).

Scantinati e seminterrati (Basements and basement)

Secondo la giurisprudenza i vani scantinati sono ubicati sopra il suolo su cui sorge l’edificio e sotto il piano terreno (o livello di campagna).
In questo modo si esclude che i vani scantinati facciano parte del sottosuolo.
Essi possono presumersi comuni in quanto destinati all’uso e al godimento collettivo.
Un locale seminterrato comunicante, attraverso una botola, con un locale adibito a negozio al piano terreno, non può considerarsi di proprietà comune, perchè non può essere usato dagli altri condòmini, né svolge funzione necessaria per l’esistenza dell’edificio, e rientra invece, nella proprietà esclusiva del soprastante locale (Cass. 17-8-1993, n. 8376).

Terrazza a livello (Terrace level)

Il termine sta a significare quella superficie scoperta sita alla sommità di alcuni vani e, alla stesso tempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce strutturalmente e funzionalmente una parte integrante.
Essa è destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma a dare possibilità di espansione e ulteriore comodità all’appartamento cui è contigua.
La funzione della terrazza come accessorio rispetto all’alloggio posto allo stesso livello, prevale su quella di copertura dell’appartamento sottostante.
La stessa deve ritenersi appartenente al proprietario del contiguo alloggio di cui strutturalmente e funzionalmente è parte integrante (Cass. 18-8-1990, n. 8394).
Vi è differenza tra la terrazza a livello ed il lastrico solare.
Quest’ultimo fornisce copertura al fabbricato, mentre tale funzione è per la terrazza a livello soltanto sussidiaria (Cass. 28-4-1986, n. 2924).
La terrazza a livello deve essere distinta dalla terrazza lastrico solare caratterizzato da rifiniture più accurate.
Il diritto di proprietà sulla terrazza che ha anche funzione di copertura dell’unità immobiliare sottostante, non è tuttavia un diritto assoluto, essendo limitato dal concorrente diritto dei condòmini sottostanti(Cass. 13-11-1961, n. 2651).
Solo il proprietario esclusivo della terrazza a livello può compiere opere nella sua proprietà.
Deve comunque sempre rispettare il decoro architettonico dell’edificio e le norme sulle distanze legali.