Giurista vissuto in età augustea (I a.C. – I d.C.), allievo di Aulo Ofilio [vedi], nonché uomo politico (fu console nel 5 d.C.).
Le fonti lo rappresentano come persona di vasta cultura e grande intelligenza, ma estremamente sensibile alle sollecitazioni provenienti dal potere imperiale; Pomponio [vedi] ebbe modo di porre in evidenza le sue idee estremamente conservatrici.
Fu fiero oppositore di Labeone [vedi]; il contrasto tra i due giuristi non mancò di produrre effetti positivi, dando vita a due opposte scuole giuridiche (sabiniani erano detti i seguaci di (—), proculiani quelli di Labeone) che si avversarono, sia pur con accesa faziosità, mantenendo sempre vivo il dibattito giuridico e feconda la produzione letteraria.
Quest’ultima caratteristica non fu, peraltro, propria di (—), di cui si ricordano soltanto due importanti opere:
— libri de iùre pontifìcio (almeno 7);
— libri coniectaneòrum (almeno 9).
Categoria: Glossario
Castra [Accampamenti]
Erano gli accampamenti militari dell’esercito romano.
Erano a pianta quadrata, attraversati da strade che si intersecavano ad angolo retto e che prendevano il nome di cardi (o cardini) e decumani. Veniva così a crearsi una struttura a scacchiera, nella quale ogni singola casella prendeva il nome di insula. Molte città moderne conservano ancora oggi la struttura e il nome dell’accampamento romano da cui sono sorte (ad es. Manchester, in Inghilterra, deriva da Man-castra).
Cautio de dote restituènda [Garanzia per la restituzione della dote]
Garanzia non obbligatoria, rimessa alla volontà delle parti; poteva esser prestata dal marito, al momento della ricezione della dote [vedi dos], per garantire la restituzione della stessa in caso di scioglimento del matrimonio (si parlava, in tal caso, di dos receptìcia [vedi]).
Censòres [Censori]
I (—) erano magistrati eletti (quasi esclusivamente tra gli ex consoli) ogni 5 anni dai comitia centuriata [vedi] e investiti del compito, da portare a termine nel tempo massimo di 18 mesi, di verificare ed aggiornare l’elenco dei cittadini, nonché la loro ripartizione in classi e tribù. Al termine di tali operazioni, i (—) sanzionavano ogni forma di abuso, attraverso la c.d. nota censoria [vedi], compilata, accanto al nome del cittadino sanzionato, nelle liste del censo. I compiti dei (—) si concretavano, altresì, nell’assegnazione degli appalti per i lavori pubblici, nella concessione in affitto di terre statali e nella designazione (lectio), sia pure solo formale, degli ex-magistrati in Senato.
Secondo Livio, la carica c.d. della censura venne istituita nel 443 a.C.: in precedenza, analoghe funzioni erano espletate da consules [vedi] o dal prætor [vedi]. Anche se la censura venne ricoperta da Ottaviano nel 18 a.C. [vedi Ottaviano Augusto] e, a vita, dall’imperatore Domiziano [vedi], essa cessò di essere una magistratura già nel 50 a.C.