La legge puniva la mendicità cioè chi con dolo chiede danaro o altra utilità economica a titolo di carità in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Tale reato è aggravato se realizzato in modo ripugnante e vessatorio simulando deformità o malattie, in modo da destare l’altrui pietà.
E’ una contravvenzione usare minori nell’accattonaggio.
La pena in tal caso è l’arresto da 3 mesi a 1 anno.
Se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, la condanna consiste nella sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori o dall’ufficio di tutore.
Categoria: Glossario
Abusivismo (d. pen.; d. amm.) (Unfairness)
L’abusivismo è un fenomeno illegale cioè la costruzione di edifici e manufatti edilizi in mancanza o in difformità dalla legge.
La normativa vigente prevede quattro tipi di sanzioni :
1) sanzioni amministrative, per rimuovere gli effetti conseguenti all’offesa all’interesse pubblico 2) sanzioni civili, finalizzate a limitare la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti;
3)sanzioni penali con le quali si puniscono le inosservanze di norme urbanistico-edilizie
4)sanzioni accessorie in aggiunta a quelle penali, civili ed amministrative per scoraggiare ulteriormente l’abusivismo.
Le sanzioni amministrative comprendono sanzioni pecuniarie, per le ipotesi di minore gravità, e la demolizione coattiva per gli abusi più gravi:
1) le sanzioni pecuniarie vengono emesse per difformità parziale, cioè per costruzione su concessione annullata o per ristrutturazione in mancanza di concessione;
2) la sospensione dei lavori viene realizzata per costruzioni e per lottizzazioni abusive;
3) la demolizione avviene per difformità parziale ma anche per difformità totale e per assenza di concessione edilizia/permesso di costruire;
4)la confisca ed acquisizione al patrimonio comunale avviene quando la Giunta giudichi il mantenimento dell’immobile abusivo di interesse pubblico;
5) per decadenza dai benefici fiscali a favore dei costruttori.
Ad nutum [recesso] (d. civ.) (withdrawal)
E’ il potere che spetta alle parti di recedere unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento.
Nel campo dei rapporti di lavoro la libera recedibilità del datore di lavoro è condizionata dalla disciplina garantista in materia di licenziamento
Alibi (d. pen.)
L’Alibi è un’efficace strumento di difesa utilizzabile dal difensore.
L’imputato o indagato può dimostrare con l’alibi che non ha commesso il reato per cui è accusato.