Costituisce tipica fonte del diritto non scritto. La caratteristica peculiare della (—) consiste nel fatto che essa non è il prodotto della volontà di un determinato organo dotato di potestà normativa, ma una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di una determinata collettività.
La (—) consta dei seguenti elementi:
— elemento oggettivo (diuturnitas), derivante dal ripetersi per un periodo indeterminato di un comportamento costante ed uniforme da parte della collettività;
— elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis), cioè la convinzione che l’osservanza di un certo comportamento corrisponda all’osservanza del diritto.
Tradizionalmente si distingue tra (—):
— secundum legem, che è quella richiamata dalle leggi scritte;
— praeter legem, che regola materie non disciplinate da fonti scritte;
— contra legem, cioè la (—) cd. abrogativa di norme di legge, che è inammissibile in quanto è contraria all’art. 8 disp. prel.
(—) costituzionale
La (—) costituzionale deriva dal ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento da parte dei soggetti politici costituzionali. Rispetto alle altre (—), quelle costituzionali sono caratterizzate dal fatto che la reiterazione dei comportamenti può anche avere una dimensione temporale molto limitata. Esse sono fonti di rango costituzionale [Fonti del diritto] e, pertanto, sono superiori alla legge ordinaria e la vincolano.
Non è ammissibile una (—) contra constitutionem, e non può parlarsi nemmeno di (—) secundum constitutionem, perché la Costituzione non richiama mai la (—). Sono ammissibili solo le (—) praeter constitutionem.
La prassi costituzionale va distinta dalla (—), perché manca dell’opinio iuris ac necessitatis.
(—) internazionale (d. internaz.)
La (—) è una regola non scritta avente carattere obbligatorio per i soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico.
La (—) è fonte di primo grado nella gerarchia delle norme dell’ordinamento giuridico internazionale. Essa tuttavia è caratterizzata da una certa flessibilità cosicché può essere derogata mediante accordo. Esistono però alcune (—) non derogabili in quanto tutelano valori fondamentali della comunità internazionale [Jus cogens].
La (—) internazionale, secondo la tesi prevalente (dualistica) in dottrina, consta di due elementi:
— un elemento oggettivo, la diuturnitas o usus, ovvero, la ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento;
— un elemento soggettivo, l’opinio juris ac necessitatis, ovvero il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente dovuto.
Categoria: Glossario
Controllo contabile (d. comm.) (Accounting Control)
Il (—), che prima della riforma del 2003 spettava al collegio sindacale, nel nuovo regime societario viene affidato ad un revisore esterno, persona fisica o società di revisione (necessariamente nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Il conferimento dell’incarico, salvo che per i primi revisori nominati nell’atto costitutivo, compete all’assemblea, sentito il collegio sindacale. Anche la revoca, solo per giusta causa, viene disposta dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, e la relativa deliberazione deve essere approvata dal tribunale.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
— verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
— verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano;
— esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Il legislatore ha previsto, tuttavia, una residua competenza contabile in capo al collegio sindacale, riconoscendo alle società che abbiano optato per il regime di amministrazione tradizionale e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato il potere di affidare la relativa funzione a quest’ultimo.
I revisori sono responsabili illimitatamente e solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi. Essi, inoltre, sono responsabili per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri nei confronti della società revisionata, dei soci e dei terzi.
L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni a decorrere dalla cessazione dell’incarico.
Con riguardo alle società quotate, già la L. 216/74, confermata sul punto dal D.Lgs. 58/98, aveva scisso le funzioni di controllo, esercitate dal collegio sindacale, da quelle di riscontro contabile, demandando queste ultime alle società di revisione.
Corporate governance (d. comm.)
Complesso di norme che regolano la gestione delle società quotate e i rapporti di queste col mercato borsistico.
Un adeguato e organico sistema di (—) può rappresentare un ottimo volano per lo sviluppo del mercato finanziario. Favorisce, infatti, l’investimento in capitale di rischio, nella misura in cui riesce a tutelare i risparmiatori, e agevola l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali.
Crimini internazionali (d. internaz.) (International Crimes (d. International.))
Sono tutte quelle gravi violazioni di un obbligo internazionale essenziale alla protezione di interessi della comunità nel suo insieme, la cui responsabilità è imputata materialmente a coloro che le hanno commesse, anche se hanno agito in veste di organi dello Stato e non come privati.
Riprendendo la classificazione adottata dal Tribunale di Norimberga, integrata dalle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale, è possibile operare una distinzione tra crimini contro l’umanità e di guerra, ai quali devono essere aggiunti i crimini di aggressione armata e di genocidio.
Nei crimini contro l’umanità sono ricompresi una serie di atti commessi nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco. In particolare rientrano in questa categoria:
— l’omicidio;
— lo sterminio;
— la riduzione in schiavitù;
— la deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
— l’imprigionamento o altri gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
— la tortura;
— lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
— la persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine pubblico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale;
— la sparizione forzata delle persone;
— l’apartheid;
— gli altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
I crimini di guerra, invece, rappresentano delle gravi violazioni del diritto internazionale bellico così come delineato dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. In particolare rientrano in questa categoria l’uccisione o il maltrattamento di prigionieri di guerra, la deportazione di civili, il bombardamento di edifici, saccheggi, stupri di massa etc.