Parlamenti della Spagna e del Portogallo, risalenti al tempo dei re visigoti [vedi]. In seguito alla conquista aragonese [vedi Aragonesi], furono introdotti anche in Sardegna.
In origine erano composti soltanto da baroni e da prelati e soltanto ad un certo punto il popolo vi partecipò con voto deliberativo (dal 1134 in Navarra e Aragona e dal 1169 in Castiglia).
A partire dalla fine del Quattrocento iniziò il loro declino, quando la politica accentratrice della monarchia diede ampi spazi ai vari consejos, direttamente controllati dal sovrano.
Dal 1714 in poi furono abolite da Filippo V le (—) di Aragona, Catalogna e Valencia, mentre quelle di Navarra e Castiglia vennero convocate sempre più raramente.
Riacquistarono pieni poteri in età napoleonica e nel 1812 furono convocate a Cadice per emanare la Costituzione.
La Costituzione spagnola del 1978 prevede le (—) come Parlamento bicamerale. Esso risulta composto dal Congresso dei deputati, eletti con la proporzionale, e dal Senato, eletto col sistema maggioritario. Si tratta di un esempio di bicameralismo imperfetto, poiché il Senato è una tipica camera di rappresentanza territoriale e le sue competenze sono recessive rispetto a quelle del Congresso dei deputati, che è l’unico titolare del rapporto di fiducia con il Governo.
Categoria: Glossario
Coutume
Con questo termine transalpino si definisce generalmente la consuetudine [vedi].
Il termine designava la consuetudine locale che, in età feudale [vedi feudalesimo], si sviluppò, attraverso meccanismi analoghi a quelli della consuetudine, in maniera diversa nelle varie regioni del Paese.
Durante il secolo XI e XII, infatti, la Francia meridionale (Provenza, Borgogna, Champagne) aveva conservato, grazie alla sua vicinanza con l’Italia, la propria tradizione latina e ciò le consentì di accogliere il diritto romano giustinianeo come diritto comune [vedi], con forza prevalente rispetto ai diritti locali consuetudinari. La Francia meridionale divenne, in tal modo, una terra di diritto scritto (pays de droit écrit).
Nella Francia settentrionale (Alta Borgogna, Normandia, Bretagna, Poitou, Berry), invece la (—) dominò incontrastata ed il diritto romano, pur non restando sconosciuto, non ebbe accoglienza o, tutt’al più, gli venne attribuito un valore suppletivo, per cui essa fu terra di diritto non scritto (pays de droit coutumier).
All’origine della (—) vi era una serie di atti o di iniziative non contestati del gruppo dominante (gruppo territoriale, ordine, gruppo professionale) e che venivano perpetrati in modo palese, noto e pacifico. Affinché potesse considerarsi stabilizzata, la (—) doveva durare da almeno quarant’anni o da tempo immemorabile.
Degno di nota era il ruolo del giudice, il quale, pur non creando la (—) e pur dovendosi sottomettere ad essa, la riconosceva e le attribuiva validità. In caso di difficoltà nell’individuare una consuetudine, questa doveva essere provata dinanzi al giudice, che poteva fare indagini in merito, interrogando testimoni, consultando consiglieri specializzati o facendo riferimento a precedenti giudiziari.
Normalmente, la (—) si esprimeva e si trasmetteva oralmente ma, a partire dal secolo XI, si cominciò a fissarla per iscritto, in occasione della stipula di contratti o convenzioni.
A partire dal secolo XIII apparvero le prime raccolte di coutumes, redatte da giureconsulti privati, dotate di grande prestigio ma prive di valore obbligatorio. La più antica fu la raccolta di consuetudini di Normandia (1200-1220), che stabiliva i caratteri generali di tali consuetudini e che nel 1250 fu seguita da una più ampia raccolta delle stesse. Essa venne applicata nei tribunali con valore di redazione ufficiale. La più importante raccolta di questo periodo fu, tuttavia, l’opera Les coutumes de Clermont en Beauvaisis (1280), redatta da Philippe de Beaumanoir, che poneva il raffronto tra diverse consuetudini ed attuava riferimenti non solo alla giurisprudenza del Parlamento di Parigi, ma anche ai princìpi del diritto romano.
Alzata di mano (Show of hands)
È una forma di votazione palese usata dall’Assemblea del Senato.
Essa si realizza su invito del Presidente.
Dopo che il Presidente ha indicato il rislutato della votazione, se un senatore ha dei dubbi può chiedere la controprova.
Il Presidente, se lo ritiene oppportuno, ordina il blocco delle porte dell’Aula e chiama tutti i senatori presenti a ripetere il loro voto, con il dispositivo elettronico di voto.
Questa modalità di votazione non comporta la verifica del numero legale.
Il Presidente si limita ad accertare che i favorevoli siano più dei contrari e degli astenuti, o viceversa.
Gli atti parlamentari pertanto riportano solo l’esito del voto.
Qunidi la votazione per alzata di mano è valida anche se vi prende parte un numero esiguo di senatori.
Comunque è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale.
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente del Senato nella programmazione dei lavori), nonché per esaminare tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è l’organo politico di vertice, che indirizza l’attività del Senato.