Ricevuta fiscale (d. trib.) (Tax Receipt)

Documento sul quale si attestano le prestazioni effettuate e l’importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.
È prevista in via obbligatoria, quale strumento di controllo fiscale, per alcune categorie di contribuenti che effettuano specifiche cessioni di beni e/o prestazioni di servizi. Tali soggetti, infatti, devono emettere la (—) per tutte quelle operazioni commerciali per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
La (—) unificata, modello unico di ricevuta fiscale valido per tutte le categorie di contribuenti, deve contenere le seguenti indicazioni:
— numerazione progressiva prestampata, attribuita dalla tipografia autorizzata a stampare i suddetti modelli;
— data dell’operazione;
— ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell’emittente, nonché l’ubicazione dell’esercizio in cui viene esercitata l’attività e sono conservati i documenti previsti dal citato decreto;
— natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell’operazione;
— ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.
Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale, deve contenere anche il numero progressivo attribuito dall’emittente, i dati identificativi del cliente, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicata, l’ammontare imponibile e l’imposta relativa.
La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente e assolve le medesime funzioni della fattura.
Le copie delle (—) vanno conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’emissione.
Dal 21-2-1997, in seguito all’emanazione del D.P.R. 696/96, è operante la piena alternatività tra (—) e scontrino fiscale anche ai fini della documentazione delle spese sostenute.

Rinnovazione (Renovation)

La rinnovazione è un’attività che afferma il principio dell’economia processuale
Essa riformula un atto in modo da produrre i suoi effetti, sanandone i vizi ex tunc.
La rinnovazione può avvenire anche in Appello, in Cassazione e in sede di giudizio di rinvio.
La rinnovazione del contratto nel diritto civile è la ripetizione di un contratto già concluso, in modo diverso da quello in cui è avvenuta la stipula.
Può consiste anche nella ripetizione di un contratto del quale si è perduto o distrutto il documento originario.
La rinovazione può avvenire anche se le parti chiariscono il contenuto del contratto tra loro intercorso.
Essa determina solo il mutamento estrinseco nella fonte del rapporto, mentre la sostanza resta invariata.

Ritrattazione (d. pen.) (Portrait)

Causa speciale di non punibilità prevista dalla legge per i delitti di falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione e false informazioni al P.M.
L’autore di tali reati non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Se il reato è stato commesso nel corso di un procedimento civile, la (—) è ammessa fino a che non venga pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 101/99 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede la (—) come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal P.M., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti. Con tale sentenza la suprema corte ha esteso l’applicabilità della (—) quale causa di non punibilità all’ipotesi di false informazioni alla polizia giudiziaria , configurata in giurisprudenza come fattispecie di favoreggiamento personale.