Call option [contratto a premio da pagare]

Diritto di acquistare entro un termine prestabilito un certo numero di azioni ad un prezzo determinato, in cambio di un premio (v. Call premium). La call option permette ai compratori che prevedono un aumento del corso (v.) dei titoli di conseguire un profitto con un investimento più ridotto rispetto a quello che realizzerebbero con l’acquisto del titolo. Qualora il diritto venga esercitato, anche il venditore potrà conseguire un profitto cedendo il titolo.

Campagna pubblicitaria (Ad Campaign)

Serie di messaggi pubblicitari diffusi mediante determinati canali (media) ed effettuati in base ad uno specifico programma. La campagna è di solito ideata, realizzata e controllata da un’agenzia pubblicitaria d’accordo con l’azienda cliente attraverso una sequenza di fasi che inizia con il briefing (v.).
A seconda dell’obiettivo che si propone di raggiungere la campagna può essere:
— declinata, quando si limita a riproporre la medesima idea base mediante messaggi diversi;
— di lancio, il cui scopo è, appunto, quello di lanciare un nuovo prodotto o servizio;
— istituzionale o di prestigio, con la quale si cerca di affermare sul mercato l’immagine dell’azienda od un gruppo di prodotti;
— pilota, che permette di verificare la validità del messaggio pubblicitario;
— versus campagna, fondata sulla satira della campagna di un’azienda concorrente;
— collettiva, predisposta da più aziende al fine di diffondere un prodotto generico (vino, prodotto tedesco ecc.).

Capital shortage [carenza di capitale]

Insufficiente offerta di capitali a fronte di un aumento della domanda. In situazione di perfetta mobilità dei capitali, è possibile che tale insufficiente offerta sia colmata da risparmiatori esteri. Se invece, per la presenza di vincoli al movimento dei capitali, o perché la situazione di capital shortage è comune anche al resto del mondo, l’equilibrio fra domanda di capitali ed offerta di risparmio potrà essere raggiunto solo grazie a movimenti verso l’alto del tasso d’interesse.

Cassa integrazione guadagni (Layoffs gains)

È un istituto gestito dall’INPS (v.) per dare attuazione al principio della garanzia della continuità della retribuzione intervenendo, in particolare, quando l’azienda sia costretta provvisoriamente a sospendere l’attività produttiva, o a ridurre l’orario di lavoro per:
— situazioni dovute ad eventi transitori non imputabili né all’imprenditore, né agli operai;
— situazioni temporanee di difficoltà del mercato;
— ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, grave crisi aziendale.
L’intervento della cassa integrazione guadagni può essere di due tipi:
— integrazione salariale ordinaria (cd. CIG), riconducibile alle prime due situazioni sopra menzionate; è dovuta a tutti i dipendenti dell’azienda, ai quali spetta, nel periodo di sospensione del lavoro, una indennità pari all’ 80% della retribuzione globale e la normale assistenza sanitaria. La durata massima di tale forma di integrazione è di tre mesi continuativi. Tuttavia, in casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di un anno. Comunque, l’integrazione disposta per periodi non consecutivi non può superare i dodici mesi in un biennio;
— integrazione salariale straordinaria (cd. CIGS), riconducibile alla terza situazione, è concessa agli operai e agli impiegati sospesi dal lavoro in una misura pari all’ 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e comunque non superiore alle 40 ore settimanali. L’intervento straordinario (della durata di 1 anno per crisi aziendale e procedure concorsuali; di 2 anni per ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione) si applica ad imprese con almeno 15 dipendenti che presentino un programma di ristrutturazione da attuare al massimo in due anni.