Accensioni ed esplosioni pericolose (d. pen.) art. 703 c.p. (Ignition and explosion hazardous)

Chi spara con armi da fuoco o accende fuochi d’artificio o realizza esplosioni pericolose, in luogo abitato o per strada senza licenza, commette questo reato.
Il reato è aggravato se avviene in luogo pubblico dove vi sia adunanza.
La pena quando il reato commesso è semplice è di un ammenda fino a 200.000. Se il reato è aggravato vi è l’ arresto fino ad un mese.

Circolazione (Circulation)

Diritto fondamentale ed inviolabile dell’uomo garantito dall’art. 16 Cost., che si estrinseca in tre facoltà:
— libertà di circolazione sul territorio dello Stato;
— libertà di fissare ovunque la propria residenza;
— facoltà di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.
La Costituzione rende possibili limitazioni alla (—) solo se previste espressamente dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, precisando che non è consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
Nell’applicazione di tale articolo vengono in rilievo:
— il foglio di via obbligatorio;
— la libertà di espatrio.
(—) di veicoli [danni cagionati dalla] (d. civ.)
La materia dei danni derivanti dalla (—) è assoggettata ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria in tema di responsabilità extracontrattuale ed è regolata dall’art. 2054 c.c., applicabile, tuttavia, alle sole ipotesi di (—) senza guida di rotaie.
Il primo principio affermato è quello secondo cui il conducente del veicolo si presume responsabile del danno cagionato a terzi, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (in pratica, nella maggior parte dei casi la prova liberatoria verrà data dimostrando che causa esclusiva dell’incidente è stato il comportamento dello stesso danneggiato).
In secondo luogo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno.
È stabilita, inoltre, la responsabilità, di natura oggettiva, del proprietario del veicolo, che risponde in solido col conducente dei danni da questi arrecati, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. A tal fine non sarà sufficiente dimostrare che non si sapeva o non si voleva che il veicolo venisse usato, ma occorrerà provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie e obiettivamente idonee ad impedire ad altri d’impossessarsi del veicolo.
Infine, il codice precisa che il proprietario è altresì responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione.
(—) stradale [reati in materia di] (d. amm.; d. pen.)
La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è affidata, oltre che a disposizioni più risalenti, al nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 285/1992. Moltissime fattispecie di reato sono state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 507/1999 [Guida (senza patente)]. Il legislatore ha posto attenzione a non lasciare sforniti di tutela i beni oggetto di possibile aggressione attraverso la previsione di sanzioni accessorie che affiancandosi alle sanzioni pecuniarie principali ne rafforzano l’efficacia dissuasiva.
Tra le ipotesi che costituiscono ancora reato rientrano la guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti e l’omissione di soccorso

Cognome (d. civ.) (Surname)

Il (—) è il nome della famiglia; fa parte del nome, insieme al prenome, o nome individuale.
Il (—) può essere modificato solo in casi eccezionali (art. 6, co. 3 c.c.); si acquista per nascita, per matrimonio (artt. 143bis e 156bis c.c.) e per adozione.
La migliore dottrina ritiene che il diritto al nome sia un diritto personalissimo, inalienabile ed imprescrittibile [Nome (Diritto al)].
(—) della moglie
La moglie aggiunge al proprio (—) quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze (art. 143bis c.c.).
La donna perde il (—) del marito in caso di divorzio; tuttavia il tribunale può autorizzarla a conservarlo, in aggiunta al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli degno di tutela. Il giudice, inoltre, può, in via più generale, vietare alla moglie l’uso del (—) del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio (art. 146bis c.c.).

Comitato interministeriale (d. cost.) (Interministerial Committee)

I (—) sono organi collegiali non necessari del Governo, costituiti da più Ministri, sorti per risolvere esigenze di particolari settori della P.A. che coinvolgono le competenze e le attività di più Ministri e, quindi, esigono il coordinamento dell’attività di costoro; essi vengono istituiti con legge del Parlamento.
Si distinguono (—) con funzioni istruttorie o consultive, che hanno rilievo esterno, forniscono pareri obbligatori, ma non vincolanti, ma non hanno competenza ad emanare atti con rilievo esterno, e (—) con specifiche competenze di indirizzo e di amministrazione attiva, comprendenti l’emanazione di atti amministrativi, autorizzazioni, approvazioni, regolamenti.
A seguito dell’intervento del legislatore, che con la L. 537/1993 ha dettato norme per la riduzione del numero ed il riordino dei (—), al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, molti dei (—) esistenti sono stati soppressi. Quelli attualmente operativi sono il C.I.P.E., il C.I.S., il C.I.C.R., il C.I.A.C.E.