Comunismo

Regime economico che mira ad abolire ogni forma di proprietà privata dei mezzi di produzione e a mettere in comune i patrimoni materiali di tutte le persone appartenenti ad una società; tali patrimoni saranno distribuiti a ciascun componente il nucleo sociale secondo i propri bisogni, realizzando in tal modo la piena eguaglianza sociale, l’armonia e la cooperazione tra gli uomini e l’abolizione di ogni differenza di classe.
Il termine comunismo è stato variamente interpretato negli ultimi secoli, ma la sua diffusione è certamente legata all’adozione di tale parola da parte di Marx (v.) ed Engels nel Manifesto del partito comunista dove il significato ad esso attribuito veniva riassunto nella frase «da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni».
Nel pensiero economico (e politico) di Marx il comunismo rappresenta l’ultimo stadio del processo di evoluzione dei «rapporti di produzione». Schematicamente tali stadi sono: l’economia primitiva, la schiavitù, il feudalesimo, la rivoluzione borghese (e quindi la fase capitalistica), la rivoluzione proletaria (che dà vita alla fase del socialismo) e quindi il comunismo. Marx prevedeva una rapida caduta del sistema capitalistico (v. Capitalismo) anche a causa delle contraddizioni interne di tale sistema economico (si ricordi la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto). Al capitalismo era destinato a succedere un periodo transitorio che si sarebbe instaurato in seguito alla rivoluzione proletaria: il socialismo (v.). In tale fase, pur non essendoci ancora una completa affrancazione dell’individuo dai valori propri della società capitalistica, si sarebbe realizzata una prima fase del processo che avrebbe condotto, inevitabilmente, alla méta: comunione dei mezzi di produzione e distribuzione della produzione secondo il contributo fornito da ciascun lavoratore al processo produttivo (anche se la scarsità delle risorse non avrebbe permesso ancora di dare «a ciascuno secondo i propri bisogni»). Storicamente la fase finale prevista da Marx, ovvero il comunismo, non si è mai realizzata, anche se alcuni paesi che avevano adottato un sistema economico improntato a principi socialisti (ed il riferimento va in particolare all’ex URSS e alla Cina Popolare) hanno più volte annunciato il passaggio ad essa. In concreto i connotati che dovrebbero caratterizzare un sistema economico (e politico) comunista sono:
— distribuzione del reddito in funzione dei bisogni e non del lavoro prestato;
— scomparsa di tutte le classi sociali e, di conseguenza, socializzazione di tutti i mezzi di produzione;
— assenza di qualunque struttura statale;
— aumento della produttività dei lavoratori che comporta un aumento delle quantità di beni prodotti e quindi la fine della scarsità, che costituiva il motivo principale della lotta di classe;
— maggiore eguaglianza nella retribuzione e nelle condizioni di vita di tutti;
— scomparsa di dualismi che costituivano motivo di attrito tra le varie classi sociali (campagna-città, lavoro manuale e lavoro specializzato ecc.);
— abolizione della grande proprietà privata; ciò vuol dire che sarebbe stata ammessa la piccola proprietà privata;
— l’estensione del sistema economico comunista a tutti i paesi data la sua incompatibilità con la sopravvivenza di altri sistemi economici.
È evidente come il comunismo rappresenti una sorta di utopia bolscevica in cui la scomparsa di qualunque struttura politica e il superamento dell’individualismo, proprio dei sistemi economici capitalistici, avrebbe rappresentato la fase ultima del processo capace di consentire a tutti gli uomini di vivere nell’abbondanza e nella libertà. È tuttavia altrettanto evidente come, alla luce degli eventi storici che hanno contraddistinto gli ultimi decenni, l’utopia sia destinata a restare tale. Le difficoltà politiche, sociali ed economiche che hanno incontrato molti paesi socialisti nel superamento della fase che avrebbe dovuto condurre al comunismo sono risultate insormontabili.

Canone (Canon)

È l’equivalente del termine articolo, riferito al codice di diritto canonico.Trae origine dalla separazione fra potere civile e potere religioso, affermata già nei primi Concili, e sottolineata dalla diversa denominazione, che era appunto quella di «nomos» per la legge civile, e «kanon» per quella religiosa.

Concertazione

Particolare politica dei redditi (v.) basata sull’accordo e l’intesa preliminare con le parti sociali (sindacati dei lavoratori e degli imprenditori). Alla base di tale tipo di accordi è il ruolo dello Stato che agisce come mediatore nelle controversie economico-sociali.
Il ricorso ad accordi triangolari formalizzati ha fortemente caratterizzato, negli anni Settanta ed Ottanta, le politiche antinflazionistiche di alcuni paesi europei (in particolare l’Austria, la Svezia e l’Olanda), tanto da far parlare alcuni di neocorporativismo; in realtà, a differenza del corporativismo tipico degli Stati totalitari degli anni trenta, queste intese avevano carattere eccezionale (dovuto alla necessità di tutelare la stabilità dei prezzi) e non si basavano su una compiuta teoria organicista dello Stato.
In Italia il ricorso a forme di concertazione non è mai stato sistematizzato o reso permanente; convinti sostenitori di questa prassi, però, si sono dimostrati i Governi Amato e Ciampi (accordo del luglio 1993 sull’abolizione della scala mobile), Dini e Prodi (riforma del sistema pensionistico e del Welfare State). In tali circostanze la concertazione preventiva fra Governo e parti sociali ha mostrato una sostanziale validità nell’assicurare il consenso a misure «impopolari» e nel permettere il riequilibrio dei conti pubblici. I critici di queste forme di accordi, da parte loro, sottolineano:
— che il ruolo del Parlamento (luogo istituzionalmente deputato alla conciliazione degli opposti interessi) ne risulta svilito. La Corte Costituzionale si è però dimostrata di diverso parere, avallando (con sentenza n. 34 del 1985) la prassi della concertazione;
— che in tali tipi di intese risultano poco o affatto rappresentati altri tipi di interesse (quelli, ad esempio, dei lavoratori autonomi o delle generazioni future).

Celibato can. 277 c.j.c. (Celibacy)

Dovere fondamentale dei chierici di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli. Grazie al (—) i sacri ministri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari.
All’obbligo del (—) non sono tenuti i diaconi permanenti coniugati.