Senatusconsùltum Pisoniànum

Senatusconsultum che fu emanato nel 57 d.C. e conteneva disposizioni integrative a quelle del senatusconsultum Silaniànum de servis, riguardo alle indagini che dovevano svolgersi in caso di omicidio.
Esso stabilì, che dovessero esser torturati anche gli schiavi appartenenti al coniuge della vittima; se questi erano stati alienati, il compratore poteva avere indietro il prezzo.
Questa disciplina fu in parte mitigata da una Horatio Marci Aurelii de servis.

Sepùlchrum [Sepolcro]

Il sepulchrum era un pezzo di terra dove veniva inumato il corpo di un morto (o il vaso contenente le sue ceneri) quindi era compresa la pietra o l’edificio soprastante.
Si distingueva:
a) familiaris che il fondatore aveva predisposto esclusivamente per la sua famiglia e che rimaneva alla famiglia anche in violazione delle regole della successione ereditaria;
b) hereditàrium trasmissibile mortis causa.
Faceva parte delle res religiosæ ed era res extra patrimonium od extra commercium.
La sepoltura che aveva inizio con l’illatio mortui era non commerciabile e veniva meno con l’asportazione dei resti.