Tale principio del diritto romano riguarda la successione a causa di morte.
Secondo esso l’istituzione ereditaria nel testamento non poteva essere sottoposta a termine: dopo aver acquistato la qualità di erede il soggetto non poteva perderla.
L’istituzione ereditaria poteva essere sospesa.
Categoria: Glossario
Senatusconsùltum de manumissiònibus in fràudem creditòrum [S.c. relativo alle affrancazioni in frode ai creditori]
Senatusconsultum che risale al periodo adrianeo (II sec. d.C.) il quale estese in via analogica anche ai peregrini il divieto di affrancare i creditori in frode.
Senatusconsùltum Pisoniànum
Senatusconsultum che fu emanato nel 57 d.C. e conteneva disposizioni integrative a quelle del senatusconsultum Silaniànum de servis, riguardo alle indagini che dovevano svolgersi in caso di omicidio.
Esso stabilì, che dovessero esser torturati anche gli schiavi appartenenti al coniuge della vittima; se questi erano stati alienati, il compratore poteva avere indietro il prezzo.
Questa disciplina fu in parte mitigata da una Horatio Marci Aurelii de servis.
Sepùlchrum [Sepolcro]
Il sepulchrum era un pezzo di terra dove veniva inumato il corpo di un morto (o il vaso contenente le sue ceneri) quindi era compresa la pietra o l’edificio soprastante.
Si distingueva:
a) familiaris che il fondatore aveva predisposto esclusivamente per la sua famiglia e che rimaneva alla famiglia anche in violazione delle regole della successione ereditaria;
b) hereditàrium trasmissibile mortis causa.
Faceva parte delle res religiosæ ed era res extra patrimonium od extra commercium.
La sepoltura che aveva inizio con l’illatio mortui era non commerciabile e veniva meno con l’asportazione dei resti.