Assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato territorio.
Esso si distingue in:
— plenario: comprende tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale dalla quale viene convocato ogni volta che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa;
— provinciale: comprende invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica; viene convocato ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei.
Al (—) hanno il diritto-dovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati: Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari [vedi Vescovi diocesani], altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio nonché gli eventuali Vescovi emeriti [vedi Vescovi diocesani].
Possono anche intervenire al (—), però solo con voto consultivo, altri chierici sacerdoti, nonché laici.
Compito del (—) è provvedere, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal’uopo esso gode di potestà di governo, soprattutto legislativa.
Alla chiusura del (—) gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede alla quale spetta anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal (—).
Categoria: Glossario
Congregazione per le Chiese orientali (Congregation for Oriental Churches)
Congregazione romana competente per tutti gli affari che riguardano sia le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese Orientali, anche se misti (cioè che riguardano anche i Latini).
Si compone di tanti uffici quanti sono i riti delle Chiese Orientali.
Tra i suoi membri essa annovera anche i Patriarchi delle Chiese d’Oriente e il Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei Cristiani [vedi Consigli pontifici].
Culto art. 19 Costituzione (Worship art. 19 Constitution)
È l’insieme degli atti religiosi con cui l’uomo onora la divinità.
L’art. 19 Cost. sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la loro fede religiosa [vedi Religione, libertà di] e di esercitare in privato o in pubblico il (—), purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Sacrilegio can. 1367 c.j.c.
IL sacrilegio è la profanazione di persona, cosa o luogo sacri o consacrati con rito religioso. Incorre nella scomunica chi profana le specie consacrate o le asporta o le conserva a scopo sacrilego.
Il chierico deve essere punito con altra pena, per esempio la dimissione dallo stato clericale.