Certificato di deposito

Titolo trasferibile, emesso da una banca e rappresentativo di un deposito a scadenza vincolata. I tassi del titolo dipendono dalla scadenza del deposito per cui quelli con durata più lunga hanno tassi più elevati. Ad ogni modo le banche possono differenziare il tasso anche in funzione dell’importo.
Il certificato di deposito può essere nominativo o al portatore e garantisce interessi superiori a quelli del conto corrente bancario. La durata può variare da 3 a 18 mesi (per il certificato a breve) e tra i 18 e i 60 (per quello a medio termine).
Peculiarità del certificato di deposito è la difficoltà che si incontra quando il risparmiatore desidera un rimborso anticipato, poiché manca un mercato dei certificati di deposito, in caso di smobilizzo è necessario rivolgersi alla banca che riacquista il certificato a condizioni non proprio vantaggiose per il risparmiatore.
Dal punto di vista fiscale, per le emissioni con data successiva al 20-6-1996, il certificato di deposito è sottoposto a ritenuta con aliquota pari al 27%, indipendentemente dalla sua durata.
Il certificato di deposito può essere:
— ordinario a tasso fisso, in cui c’è un rendimento fisso e costante per tutta la durata dell’investimento e ciò permette al sottoscrittore di incassare un ammontare prefissato di interessi alla fine di ciascun anno;
— a tasso indicizzato al rendimento delle obbligazioni e alla lira interbancaria: hanno una durata compresa tra i 18 e i 60 mesi con tasso variabile, che viene rivisto trimestralmente in base all’andamento del tasso interbancario (v.) oppure al rendimento effettivo lordo dei titoli obbligazionari soggetti ad imposta;
— a tasso indicizzato al rendimento delle obbligazioni e dei Bot a 12 mesi: è un certificato a medio e lungo termine con tasso di interesse che viene rivisto ogni mese in funzione del rendimento medio dei BOT a 12 mesi, oppure del rendimento effettivo lordo dei titoli obbligazionari soggetti ad imposta

Chiavi in mano

È una clausola contrattuale con la quale il costruttore di impianti o di stabilimenti si impegna ad adempiere l’obbligazione di consegna senza alcuna cooperazione da parte del committente. È utilizzata anche per indicare la consegna del bene, oggetto della compravendita, pronto per l’uso.
È una clausola mutuata dal diritto nordamericano e trova larga applicazione nei contratti d’appalto stipulati da grandi imprese dei paesi industrializzati con paesi privi di particolari tecnologie o con paesi in via di sviluppo.

CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio]

[via XX setttembre 97, 00187 Roma; tel. 06/4824690]

Organo costituito nel 1947 con funzioni di alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, di esercizio del credito e in materia valutaria.
Fanno parte di questo comitato il Ministro del Tesoro (che lo presiede), il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato, il Ministro del Commercio con l’Estero, il Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole, il Ministro delle Finanze, il Ministro delle Politiche Comunitarie.
Partecipa alle riunioni del Comitato (ma senza diritto di voto) anche il Governatore della Banca d’Italia (v.), organo capace di influenzare le scelte politiche dei Ministri, in virtù di alcune competenze proprie in materia creditizia.
Nell’esercizio della funzione di vigilanza in materia valutaria, il CICR è titolare di poteri direttivi nei confronti degli enti che hanno competenze specifiche in materia, quali la Banca d’Italia (v.) e l’Ufficio Italiano cambi (v. UIC).
Nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività creditizia, invece, il CICR esercita:
— poteri consultivi, riguardanti il risparmio ed il credito e tutti quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sulle aziende di credito;
— poteri deliberativi, concernenti l’adozione di deliberazioni, direttive, autorizzazioni e regolamenti.
Le funzioni del CICR hanno natura amministrativa perché il Comitato non è un organo di rilevanza costituzionale, né gode di quella libertà nella determinazione dei propri fini tipica degli organi di indirizzo politico, dovendosi uniformare alle direttive del CIPE (v.). Le competenze dell’organismo sono stabilite per legge e non possono essere avocate dal Consiglio dei Ministri; infatti, la responsabilità politica ricade sui Ministri partecipanti alla vita del Comitato. La natura amministrativa del CICR comporta che i suoi siano atti di alta amministrazione, impugnabili, in caso di lesione di diritti soggettivi, davanti all’autorità giudiziaria, mentre in caso di lesione di interessi legittimi sono ricorribili innanzi al giudice amministrativo.

CISNAL [Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali dei Lavoratori]

Organizzazione sindacale nata nel 1950 in seno al Movimento Sociale Italiano (MSI) come forza alternativa alle organizzazioni di centro-sinistra. Ideologicamente, si ispirava al sindacalismo rivoluzionario italiano del primo decennio del XX secolo e al corporativismo fascista.
Nel 1997 ha dato vita, con altri sindacati minori, all’UGL (v.).