Turpitùdo [lett. “bassezza morale”]

La turpitudo era motivo di riprovazione, a causa di incapacità di diritto pubblico.
Nel diritto privatistico, l’aver commesso delle azioni riprovevoli determinava:
1) la legge delle XII Tavole definiva incapace a fare da lìbripens o teste in una mancipàtio, chi, avesse commesso una bassezza morale;
2) una lex Iulia de adultèriis stabilì l’impossibilità al matrimonio con un ingenuus per l’adultera sorpresa in flagranza;
3) la legislazione imperiale stabilì che doveva essere sottratta l’amministrazione dei beni dei figli al pater familias che avesse avuto un cattivo comportamento.

A quo

Si tratta di un termine latino che sta ad indicare l’inizio di decorrenza del termine cioè il soggetto da cui proviene un atto .
Al contrario il termine ad quem individua il termine finale, cioè il soggetto cui è destinato un atto.