C.I.D. (convenzione di indennizzo diretto) (d. ass.)(CID (No direct compensation) (d. ass.))

Convenzione sottoscritta dalle compagnie assicurative (sostituita, dal 1 febbraio 2007, dalla convenzione C.A.R.D.) allo scopo di ridurre i costi di gestione e accelerare i tempi di liquidazione del danno conseguente ad un incidente automobilistico, così il danneggiato può chiedere il risarcimento al proprio assicuratore anziché all’assicuratore del responsabile.

Campagna elettorale (d. cost.) (Election campaign)

Fase del procedimento elettorale, nella quale i partiti politici ed i relativi candidati alle elezioni fanno pubblicità a loro stessi, prima delle votazioni.
La (—) si apre al momento dello scioglimento delle precedenti Camere e si deve chiudere almeno due giorni prima delle votazioni. La sua durata è stata ridotta da 70 a 45 giorni per evitare al paese un’eccessiva assenza di potere, e per ridurre le spese che derivano da una campagna elettorale di maggiore durata.
Durante la (—) è proibita la pubblicità luminosa ed è vietato il lancio di manifestini. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l’annuncio degli orari e delle località dei comizi elettorali.
I manifesti elettorali possono essere affissi soltanto in appositi tabelloni ed è vietato affiggerli sugli immobili.
Ulteriori restrizioni sono state introdotte dalla L. 515/1993 che vieta la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o emittenti radiotelevisive nei 30 giorni che precedono le elezioni o la diffusione di sondaggi a 15 giorni dalle elezioni.
In materia elettorale è intervenuta la L. 28/2000, che ha dettato nuove regole in materia di comunicazione elettorale [Par condicio].

Cartella di pagamento (d. trib.) (Folder payment)

Avviso, predisposto dal concessionario della riscossione che contiene l’intimazione ad adempiere — entro 60 giorni — l’obbligo tributario, pena l’esecuzione forzata (artt. 25 e 26 D.P.R. 29-9-1973, n. 602).
Nella (—) si trovano le seguenti indicazioni:
— data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
— descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
— istruzioni sulle modalità di pagamento;
— istruzioni sulle modalità per ricorrere.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza alcun pagamento, sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, si produce automaticamente lo stato di morosità del debitore. Di conseguenza, a partire dal 61 giorno successivo alla notifica, l’agente della riscossione può dare avvio alle procedure esecutive e/o cautelari per il soddisfacimento del credito, senza inviare ulteriori comunicazioni al contribuente.
Dalla data di notifica della cartella iniziano pertanto a decorrere i termini per pagare quanto dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell’importo richiesto con la cartella.
Il ricorso, ovvero l’atto finalizzato a contestare il debito, deve essere presentato all’ente impositore che ha emesso il ruolo. Sarà, invece, proposto nei confronti dell’agente della riscossione quando la cartella di pagamento sia affetta da vizi o errori di notifica.