Nel Trattato istitutivo delle Comunità europee non erano presenti disposizioni che potessero incidere direttamente sull’ordinamento regionale o sulle partizioni interne dei vari Stati aderenti.
L’assetto comunitario delineato nel 1957 con il Trattato di Roma era sostanzialmente indifferente al riparto interno di competenze tra il livello statuale e quello regionale, avendo le istituzioni comunitarie come interlocutori principali gli Stati e, cosa ancora più importante, considerando lo Stato come l’unico responsabile di eventuali inadempimenti degli obblighi comunitari. Questa impostazione, di carattere sostanzialmente “internazionalistico”, era avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, per la quale uno Stato membro non può richiamarsi a situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l’inadempimento di obblighi comunitari; esso resta il solo responsabile dell’inadempimento quale che sia l’uso che ha fatto della libertà di ripartire le competenze normative sul piano interno.
Soltanto nel corso degli anni ’70 le Regioni assunsero maggiore rilevanza in ambito comunitario, con l’avvio dei primi progetti per ridurre il divario tra le varie realtà regionali europee e con l’istituzione, nel 1975, del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR); mancava però ancora una coerente e organizzata visione regionalistica dell’Europa e soprattutto le varie realtà regionali non assumevano alcuna rilevanza rispetto all’ordinamento comunitario.
Da questo punto di vista lo spartiacque è rappresentato dall’Atto unico europeo del 1986, dove per la prima volta la politica di coesione economica e sociale (v.) veniva elevata al rango di politica comunitaria (v.), rientrando in tal modo tra gli obbiettivi prioritari della Comunità, con l’adozione dei relativi strumenti politici e finanziari. Quello che il nuovo trattato non prevedeva invece, era un organismo di raccordo tra la Comunità e le realtà regionali. Questa lacuna fu parzialmente colmata dalla Commissione delle Comunità europee che nel 1988 istituì il Comitato consultivo delle autorità regionali e locali; si trattava di un Comitato formato da esperti che veniva consultato in merito all’attivazione e allo sviluppo di tutte le politiche comunitarie che in qualche modo potessero incidere sulla realtà regionale.
Con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 questa forma di cooperazione è stata istituzionalizzata con la creazione del Comitato delle Regioni (v.).
Per quanto riguarda l’Italia il D.P.R. 616/77, che disciplinava i rapporti tra normativa comunitaria e ruolo delle Regioni e dello Stato, fu il primo provvedimento che iniziò a correggere la visione, estremamente centralistica, che i precedenti provvedimenti avevano avuto in materia di attuazione di disposizioni comunitarie. Il provvedimento, attribuiva alle Regioni tutte le funzioni amministrative derivanti dall’applicazione delle normative comunitarie, ma subordinava l’esercizio di tali funzioni al previo recepimento con legge dello Stato, nella quale venivano indicate le norme di principio e di dettaglio nel caso di inerzia delle Regioni.
Una prima parziale apertura è venuta con l’approvazione dell’articolo 13 della L. 16 aprile 1987, n. 183 (legge Fabbri), successivamente abrogato e riportato con contenuto identico nella legge La Pergola (v.). Per la prima volta veniva attribuita, alle sole Regioni a statuto speciale, la facoltà di dare attuazione alle raccomandazioni e alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza esclusiva.
Una più ampia apertura alle istanze regionali è avvenuta con l’approvazione dell’articolo 13 della legge comunitaria 1995-1997 (L. 24 aprile 1998, n. 128) con la quale è stato riformulato l’art. 9 della legge La Pergola. Con la nuova formulazione, non solo le Regioni a statuto speciale, ma anche quelle a statuto ordinario possono immediatamente dare attuazione alle disposizioni comunitarie, sia per ciò che riguarda le materie di competenza esclusiva che quelle concorrenti.
Categoria: Glossario
Ricorso in via pregiudiziale
art. 234 Trattato CE
Nell’ambito della giurisdizione non contenziosa alla Corte di Giustizia delle Comunità europee spetta la competenza esclusiva a titolo pregiudiziale sulla interpretazione dei trattati e la validità degli atti delle istituzioni e dalla BCE.
Inoltre, il nuovo status di istituzione attribuito alla Corte dei Conti fa sì che il sindacato giurisdizionale della Corte si estenda anche agli atti di questa istituzione.
Scopo di tale attribuzione è quello di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario (v.).
Si noti che il rinvio pregiudiziale può riguardare:
— la corretta interpretazione da attribuire a disposizioni del Trattato o ad atti (v. Regolamenti, Direttive, Decisioni) di diritto comunitario derivato (v.).
Compito della Corte in questo caso è quello di chiarire e precisare “il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore”;
— la validità di un atto di diritto comunitario derivato. La Corte, in questo caso, è tenuta a verificare che l’atto in parola rispetti “tutte le regole giuridiche applicabili nel quadro dell’ordinamento giuridico comunitario”.
L’art. 234 precisa che quando una questione di interpretazione e validità degli atti comunitari “è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione”.
Qualora una questione del genere venga sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale (avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno) quest’ultima è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.
Pertanto l’iniziativa del giudice interno è facoltativa, ovvero obbligatoria, a seconda che si tratti di una istanza di primo grado o di un giudice di ultima istanza (ad es. in Italia la Cassazione).
Va rilevato che alla Corte spetta unicamente l’interpretazione dei trattati e degli atti comunitari, mentre ai giudici nazionali spetta l’applicazione di questi ultimi.
Una volta avutasi l’interpretazione pregiudiziale della questione interpretativa, la causa ritorna al giudice interno per la decisione sul caso.
Per quanto riguarda le pronunce pregiudiziali sulla validità degli atti emessi dalle istituzioni, pur essendo questo accertamento diverso da quello condotto per l’annullamento (v. Ricorso per annullamento), sia per i soggetti legittimati a proporre il ricorso, sia per gli effetti della sentenza della Corte (che nel caso dell’art. 234 sono limitati alla controversia in esame) in pratica le istituzioni, di fronte a una pronuncia di invalidità nascente da una richiesta di un giudice nazionale, si comportano come se fosse intervenuto l’annullamento dell’atto, e lo modificano o lo sostituiscono.
Si tratta, se vogliamo, di un mezzo dato al singolo per impugnare un atto comunitario, quando non ne sia investito direttamente ed individualmente da poter esperire il ricorso per annullamento.
In alcuni casi la Corte ha rifiutato di rispondere al quesito pregiudiziale, e precisamente:
— in presenza di questioni puramente ipotetiche e di nessuna utilità per il giudice nazionale;
— in mancanza di indicazioni chiare e precise della base di fatto e di diritto nel quale si inserivano le questioni sollevate;
— nel caso di controversie fittizie, nelle quali le parti erano già d’accordo sull’esito della disputa.
È prevista, inoltre, dalla Corte la possibilità di accordare misure cautelari (v. Provvedimenti cautelari) nel caso si verificassero gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Per ciò che attiene agli effetti della sentenza pregiudiziale emanata dalla Corte, è opportuno fare una distinzione. La sentenza interpretativa della Corte vincola il giudice nazionale, che dovrà eventualmente disapplicare la norma nazionale confliggente con la norma comunitaria. La sentenza avrà, però, la sua efficacia anche al di fuori del contesto che l’ha provocata, per diventare vincolante nei confronti di altri giudici che saranno tenuti, in futuro, ad applicarla. Viceversa, nel caso di una sentenza di validità emessa dalla Corte, l’effetto della stessa si esplicherà limitatamente al caso di specie ed ai motivi del rinvio. Anche la formula utilizzata dalla Corte (“dall’esame delle questioni sottoposte alla Corte non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità dell’atto”), fa intendere che la legittimità dell’atto che si ritiene non viziato potrebbe essere messa in discussione in un momento successivo e per motivi diversi.
Uniforme interpretazione del diritto comunitario
Uniforme interpretazione del diritto comunitario artt. 220 e 234 Trattato CE; art. 35 Trattato sull’Unione europea
Gli ordinamenti comunitari sono differenti e come tali diversa è l’applicazione del diritto comunitario.
Ecco perchè è stata istituita la figura del giudice comunitario, che realizzi un’applicazione uniforme del diritto comunitario.
I giudici si pronunciano a proposito dell’ordinamento comunitario, degli atti delle istituzioni, compresi quelli della Banca centrale europea , degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, degli accordi internazionali stipulati dalla Comunità e sui principi generali di diritto comunitario.
La Corte di Giustizia non è può pronunciarsi sulla corretta interpretazione di una norma interna, a meno che non usi il diritto comunitario.
TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Indipendent States – Assistenza Tecnica alla Comunità degli Stati Indipendenti)
Regolamento CEE 19 luglio 1993, n. 2053/93; Regolamento CE/EURATOM 29 dicembre 1999, n. 99/2000
[internet: www.europa.eu.int/comm/dg1a/tacis/index.htm]
Si tratta di un programma di assistenza tecnico-finanziaria che favorisce il passaggio ad un’economia di mercato e consolida la democrazia e lo Stato di diritto di una serie di paesi.
Il programma TACIS è valido per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2006 e riguarda un certo numero di iniziative:
1) sostegno alle riforme istituzionali, giuridiche e amministrative;
2) sostegno al settore privato e assistenza allo sviluppo economico promuovendo le piccole e medie imprese;
3) sostegno e riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo, crescita dell’occupazione etc.;
4) sviluppo delle reti infrastrutturali per il trasporto, la telecomunicazione;
5) promozione della tutela ambientale e gestione delle risorse naturali;
6) sviluppo dell’economia rurale per mezzo di un accesso maggiore ai finanziamenti e ai mercati.
Il programma è attivo anche nel settore della sicurezza nucleare.