art. 272 Trattato CE; artt. 30 e 31 Accordo interistituzionale 6 maggio 1999
Sono le spese che vengono iscritte nel bilancio comunitario, dal Consiglio e consentono alla Comunità di far fronte ai suoi impegni.
Le spese obbligatorie costituiscono circa il 70% delle uscite della Comunità e riguardano prevalentemente la politica agricola.
Sono usate per finanziare gli interventi del Fondo europeo di orientamento e garanzia( FEOGA).
il Parlamento in questo caso, deliberando a maggioranza assoluta dei voti espressi, può solo proporre al Consiglio delle modifiche al progetto di bilancio.
Il consiglio dal canto suo si può pronunciare, su queste proposte, entro quindici giorni con decisione definitiva.
Il silenzio del Consiglio entro tale termine significa rigetto della proposta, se quest’ultima comportava un aumento delle spese di una istituzione.
Nel caso contrario il rigetto deve essere espresso, altrimenti il silenzio dell’istituzione viene considerato come accettazione della proposta (silenzio-assenso).