Anticipazione bancaria [contratto di] (d. civ.) (Anticipating banking (contract))

Si tratta di una sottospecie dell’apertura di credito garantita, in esso la garanzia è costituita da pegno di titoli o merci.
Si tratta di un contratto ad effetti reali e a garanzia reale in quanto si costituisce come pegno dei titoli o merci, con una certa durata.
La banca versa al cliente una determinata somma previa costituzione di una garanzia su titoli, merci, o documenti rappresentativi di merci.
La polizza di anticipazione è prova del contratto avvenuto.
Si tratta di un documento probatorio redatto in doppio originale, necessario affinché la banca possa esercitare il diritto di prelazione sulle cose pignorate.

Arresto (d. proc. pen.) (Shutdown)

L’arresto è uno strumento che limita la libertà personale nei casi previsti dalla legge.
Solo in casi eccezionali, la Polizia Giudiziaria, può arrestare il soggetto per finalità di pubblica sicurezza; tale strumento ha carattere provvisorio di 96 ore.
L’arresto in flagrante è una forma di carcerazione preventiva può essere obbligatorio e facoltativo.
Per flagranza del reato si intende il sorprendere il soggetto nell’atto di commettere il reato, nell’inseguimento da parte della polizia della persona offesa o di altre persone, subito dopo il reato, o il sorprendere il reo con cose o tracce.
L’arresto obbligatorio avviene in delitti non colposi, con la reclusione non inferiore a minimo cinque anni, e massimo a meno dei 20 anni, o per reati che limitano l’ordine costituzionale, la sicurezza collettiva e l’ordinato vivere civile.
L’arresto facoltativo può essere:
1) generale, cioè una misura della pena prevista dal Codice penale pari ad almeno 5 anni, per i delitti colposi e superiore a 3 anni per i delitti non colposi
2)elencazione analitica, cioè realizzata secondo il titolo dei reati e quindi sulla base della qualità criminale degli stessi.
L’arresto facoltativo in flagranza è impossibile per la persona che, nel momento delle indagini preliminari, fornisca informazioni false o rifiuti di renderle.

Attenuanti (d. pen.) (Mitigating)

Esse permettono un’attenuazione della pena che è prevista per il reato semplice.
Inoltre possono essere comuni o speciali come le aggravanti.
Le circostanze attenuanti comuni sono quelle indicate dall’art. 62 del codice penale.
Le circostanze attenuanti possono essere ad effetto speciale a norma dell’art. 63 del codice penale, cioè quelle che comportano una diminuzione di pena superiore a 1/3.
Le aggravanti sono applicabili solo se note o ignorate per colpa da chi commette il reato.
Le circostanze attenuanti sono valutate a favore del reo anche se da lui non sono note o considerate inesistenti per errore.
Esistono secondo l’articolo 62bis delle attenuanti generiche.
Esse possono essere legate alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo.
Le attenuanti generiche non possono essere tenute in considerazione nel caso in cui colui che deve essere condannato appartenga alla categoria dei cd. recidivi reiterati speciali.
I recidivi reiterati speciali recidivano cioè hanno già commesso taluno dei gravi delitti elencati nell’articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.