BIRS (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) (IBRD International Bank for Reconstruction and Development)

BIRS [Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo]
[1818 H. street NW, Washington DC; tel.: (1202) 4771234 – internet: www.worldbank.org]

La Banca Mondiale, è un istituto di credito internazionale con sede a Washington, per gli appartenenti al Fondo Monetario Internazionale (FMI), con lo scopo di concedere mutui agli Stati membri per investimenti produttivi.

Sequestro (Attachment)

Si tratta di un contratto che permette ad un terzo detto sequestratario di custodire una o più cose quando due o più persone hanno una controversia.
Alla fine di questa controversia circa la proprietà o il possesso, viene restituita la cosa a colui che risulterà vincitore.
Nel processo civile il sequestro rappresenta un mezzo di difesa preventiva, garantendo la conservazione e la non disponibilità di alcuni beni o cose per il tempo utile alla soluzione della controversia.
Il sequestro può essere di diversi tipi:
1) giudiziario (art 670 c.p.c) che garantisce un diritto su un oggetto di controversia;
2)conservativo (art. 671c.p.c) che garantisce il credito e la realizzazione se vi è timore di perderlo;
Nel processo penale (d. proc. pen.) il sequestro è l’imposizione di un vincolo di non disponibilità delle cose. Esso viene realizzato a vari fini:
a) assicurare le fonti della prova (sequestro probatorio);
b) evitare che manchino o si perdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili dovute al reato (sequestro conservativo);
c) interrompere l’iter criminoso o impedire la realizzazione di altri reati (sequestro preventivo).
Il sequestro di persona a scopo di estorsione (d. pen.) viene commesso quando viene sequestrata una persona con lo scopo di perseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, per la liberazione (art 630c.p.c.).
Il reato fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio.
Si verifica il delitto anche semplicemente con il sequestro, senza che sia necessario il conseguimento dell’ingiusto profitto.
Il legislatore cerca di favorire la dissociazione dei sequestratori attraverso delle speciali attenuanti.
Dissociarsi significa separare la propria responsabilità da quella di altri, schierandosi apertamente contro gli altri responsabili del fatto.
Questo può anche avvenire evitando che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o
aiutado in maniera positiva la polizia e magistratura nella raccolta di prove che portino all’individuazione o alla cattura dei correi.
La pena prevista è la reclusione da 25 a 30 anni; di 30 anni se dal fatto ne deriva la morte non voluta del sequestrato; dell’ergastolo se la morte è procurata.
Se esistono delle attenuanti le pene vengono ridotte.
Il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (d. pen.) avviene se viene sequestrata una persona allo scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 289bis c.p.).
Il reato fa parte della categoria dei delitti contro la personalità dello Stato.
Se viene privata la libertà della vittima, ed in tal modo si vuole attuare il proprio metodo di lotta politica, minando la fiducia nell’ordinamento costituito ed indebolendo l’ordinamento dello Stato si commette tale reato.
In tal caso il dolo consiste nella coscienza e volontà del sequestro per tali fini.
Il delitto può essere aggravato nello stesso modo che per il sequestro di persona a scopo di estorsione.
La pena prevista è la reclusione da 25 a 30 anni; se poi dal fatto deriva la morte della vittima, si ha la reclusione fino a 30 anni; se infine la morte è procurata dal sequestratore, la pena è dell’ergastolo. Anche in questo caso è prevista l’attenuante della dissociazione.

Cambio fisso (Currency fixed)

Regime di cambio in cui il tasso di cambio (v.) tra le valute di due o più paesi viene fissato sulla base di parità monetarie prestabilite o comunque oscillanti entro limiti molto ristretti.
Il regime a cambi fissi ha caratterizzato il sistema monetario internazionale dalla metà dell’Ottocento fino alla seconda guerra mondiale. Dopo il conflitto, gli accordi di Bretton Woods (v.) imposero come valuta di riferimento il dollaro, rispetto al quale le autorità monetarie (v.) degli altri paesi intervenivano per garantire la parità con la propria valuta entro una banda di oscillazione molto esigua (intorno all’1%).
Il sistema a cambi fissi disegnato a Bretton Woods rimase in vigore fino al 15 agosto 1971, quando gli USA dichiararono l’inconvertibilità in oro del dollaro. Dopo il fallimento degli accordi Smithsoniani, nel 1973, il regime dei cambi fissi fu definitivamente abbandonato.
Il sistema del cambio fisso comporta l’obbligo delle banche centrali (v. BCN) di intervenire ogni qualvolta la valuta del rispettivo paese subisce oscillazioni superiori al minimo consentito. Adottando il cambio fisso le autorità monetarie si prefiggono lo scopo di stabilizzare i tassi di cambio in modo da scoraggiare gli speculatori al rialzo od al ribasso ed infondere, così, certezza nell’economia.
Proprio la certezza sui mercati valutari è considerata il principale vantaggio di tale regime, che permette lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in assenza di rischi di cambio. Le critiche si fondano, invece, sulla rigidità del sistema economico orientato prevalentemente a rispettare la parità dichiarata a costo di sacrificare importanti obiettivi interni, ed esposto, comunque, a rischi inflazionistici.

Socio (d. comm.) (Partner)

È un membro della società; può entrare a farne parte al momento della stipula del contratto sociale o in un momento successivo.
Il (—) ha un complesso di diritti ed obblighi derivanti dal contratto sociale che variano a seconda della società di cui fa parte.
Alcune situazioni giuridiche attive e passive sono, però, in titolarità al (—) di qualsiasi società, quali, ad esempio, il diritto agli utili sociali, il diritto ad una quota di liquidazione al momento dello scioglimento della società, l’obbligo di eseguire i conferimenti cui ci si è impegnati al momento dell’ingresso in società, l’obbligo di sopportare le perdite sociali.
(—) accomandante
Nelle società in accomandita semplice o per azioni è il (—) che, conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, assume responsabilità verso terzi limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
(—) accomandatario
Nelle società in accomandita semplice o per azioni è il (—) che, partecipando alla gestione e alla direzione della società, assume per le obbligazioni sociali una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria.
(—) fondatore
È colui che ha partecipato alla costituzione della società.
(—) promotore
È colui che ha predisposto il programma sulla base del quale è costituita la società a mezzo di pubblica sottoscrizione.
(—) occulto
È il (—) che non appare tale ai terzi [Società (occulta)].
(—) d’opera
È il (—) che nelle società di persone ha conferito la sua opera.
(—) unico
È possibile che una società originariamente pluripersonale si trasformi in unipersonale, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, con riunione delle quote sociali in un’unica mano.
Ciò è vero per la società a responsabilità limitata e per le società per azioni. Negli altri casi, invece, la pluralità dei soci è condizione essenziale per l’esistenza stessa della società.
Pertanto, se durante la vita della società viene meno la pluralità dei soci, si distingue:
— nel caso di società di persone, la società si scioglie se entro sei mesi non è ricostituita la pluralità dei soci. La società in accomandita semplice si scioglie anche se vengono meno solo i soci accomandanti o accomandatari, sempre che entro sei mesi non siano ricostituite le due categorie di soci;
— nel caso di società di capitali è possibile la continuazione senza limiti di tempo della società. Unica conseguenza è che il (—) assume, over ricorrano i presupposti indicati dalla legge, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali contratte nel periodo in cui la società è unipersonale. La società in accomandita per azioni si scioglie per il venir meno solo dei soci accomandatari. La costituzione di una società unipersonale è possibile solo con riguardo alle società a responsabilità limitata ed alle società per azioni [Società (unipersonali)].
(—) volontario
Nell’ambito delle cooperative sociali [Società (cooperativa)], è quel socio che presta la sua attività gratuitamente, senza percepire alcun compenso in danaro e senza godere, neanche indirettamente, dei servizi erogati dalla cooperativa. Questi vantaggi, infatti, mal si concilierebbero con la tipica gratuità del servizio volontario. Il (—) resta, invece, titolare di tutti i diritti amministrativi.
Alla società, peraltro, è consentito di avvalersi delle sue prestazioni in misura soltanto complementare rispetto ai parametri di impiego di opera professionale stabiliti dalle disposizioni vigenti. In nessun caso, perciò, le prestazioni volontarie possono sostituirsi in toto a quelle degli operatori professionali e ciò all’evidente fine di prevenire una possibile utilizzazione di lavoratori senza retribuzione, che, oltre ad operare come fattore distorsivo della concorrenza, permetterebbe alle cooperative di lucrare indebitamente.