Y-efficiency significa: sfruttamento delle occasioni che si presentano sul mercato da parte di un’impresa.
Tali obiettivi se non raggiunti determinano una situazione di inefficienza, un certo monopolio sul mercato e riduzione della concorrenza di altre imprese.
Categoria: Glossario
Acqua potabile (Drinking water)
Quando l’erogazione di acqua potabile da parte dell’acquedotto comunale è insufficiente a rifornire tutti i piani dell’edificio, è possibile, da parte dei condòmini installare impianti di autoclave autonomi o richiedere in assemblea l’installazione di un impianto di sollevamento centralizzato.
Quest’ultimo deve costituire parte integrante dell’impianto per l’acqua e di proprietà comune.
È inoltre diritto dei condòmini che lamentino la ridotta erogazione fare ricorso alla procedura cautelare d’urgenza, di voler effettuare gli interventi.
Dato il carattere di essenzialità rivestito dal sevizio dell’acqua potabile, l’assemblea dei condòmini non può negare l’installazione dell’impianto di autoclave.
Una deliberazione in tal senso violerebbe il diritto di ciascun condòmino di godere del regolare flusso dell’acqua.
Antenne (Antennas)
I proprietari di uno stabile non possono opporsi alla installazione, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici degli abitanti dello stesso stabile.
le stesse installazioni non devono impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danni alla stessa o a terzi.
Negli impianti di telecomunicazioni i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici dove non ci sono finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condòmino non può opporsi all’appoggio di antenne o di sostegni, nonché al passaggio, nell’immobile di sua proprietà, di condutture, fili o qualsiasi altro impianto.
Il condomino può installare su terrazzo del condominio una propria antenna, però la messa in opera della stessa deve avvenire in maniera da arrecare il minor fastidio possibile.
Se le antenne dovessero essere rimosse per la ristrutturazione del pavimento del terrazzo, la spesa dovrà essere integralmente sopportata dai proprietari delle antenne.
L’antenna televisiva centralizzata, esistente sin dall’origine nell’edificio condominiale, è comune a tutti i condòmini che ne usufruiscono, tranne se il regolamento ne fa una previsione differente.
L’installazione ex novo di un’antenna centralizzata costituisce una innovazione per cui è necessaria la votazione della maggioranza.
Ciascun utente ha il diritto di installare un’antenna autonoma sul terrazzo comune .
Per il solo fatto di abitare nel condominio il titolare dell’antenna può avere questo diritto.
Al condomino non può essere precluso il diritto ad impiantare un antenna autonoma salvo che questa non pregiudichi l’utilizzo del terrazzo da parte degli altri condòmini.
I radioamatori, dopo autorizzazione amministrativa, possono installare antenne ricetrasmittenti senza menomare i diritti degli altri comproprietari.
L’installazione di una antenna satellitare centralizzata comporta la trasformazione dell’impianto esistente.
Se esiste un impianto di antenna comune è sufficiente la sua conversione in altro impianto satellitare.
Se non esiste un impianto condominiale ma bensi’ degli impianti singoli deve essere attuata una innovazione voluttuaria.
Si tratta cioè di una innovazione che favorirebbe esclusivamente coloro che conoscono le lingue straniere.
In realtà questo non è sempre vero perchè in alcuni paesi, la visione comune è possibile solo a chi possiede antenne a satellitari.
Attualmente mediante le antenne satellitari è possibile ricevere una serie di servizi aggiuntivi che non prevedono la conoscenza o meno delle lingue straniere.
Clausola compromissoria (Arbitration clause)
Spesso nei regolamenti di condominio di natura contrattuale sono inserite le c.d. «clausole compromissorie», con le quali si prevede, per il caso di liti fra condòmini, il ricorso ad un arbitro (o a un collegio arbitrale) invece che al giudice ordinario. Ciò al fine di evitare ai condòmini la «lungaggine ormai siderale dei giudizi civili e [la] onerosità dei procedimenti giudiziari» (TAMBORRINO).
Si discute circa la validità di tali clausole, in particolare in relazione al disposto di cui all’art. 1137, 2° co., c.c., ai sensi del quale «contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condòmino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria». I dubbi circa la validità delle clausole compromissorie riguardo alla composizione di liti aventi ad oggetto le deliberazioni assembleari nascono dall’inderogabilità dell’art. 1137 c.c. (sancita dall’ult. co. del successivo art. 1138) che parla espressamente di «ricorso all’autorità giudiziaria», il che sembrerebbe escludere ogni altra forma di composizione delle controversie. La giurisprudenza ha tuttavia affermato che l’art. 1137, 2° co., c.c., nel riconoscere ad ogni condòmino dissenziente la facoltà i ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea di condominio, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie. Di conseguenza si è ritenuta valida la norma del regolamento condominiale relativa al deferimento ad arbitri del ricorso contro le deliberazioni assembleari viziate da nullità o annullabilità, senza che rilevi, in contrario, l’impossibilità per gli arbitri stessi di sospendere l’esecuzione della delibera impugnata, essendo la sospensione sempre invocabile dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 700 c.p.c., né l’eventuale prevista rimessione della nomina di uno degli arbitri al condominio, la cui inerzia è superabile con ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 810, 2° co., c.p.c. (Cass. 5-6-1984, n. 3406).
Qualora la clausola compromissoria non sia prevista dal regolamento di condominio, è possibile comunque porla in essere successivamente, con patto approvato da tutti i condòmini, che può anche consistere nella sottoscrizione del verbale assembleare che contenga la clausola.
In presenza di una clausola compromissoria, deve dichiararsi improponibile qualsiasi domanda formulata davanti alla magistratura ordinaria (Trib. Milano 10-6-1991). Se, invece, il regolamento preveda esclusivamente l’obbligo di esperire, prima della fase giudiziale, un tentativo di amichevole composizione, non può configurarsi una clausola compromissoria, con la conseguenza che non sussiste alcuna preclusione al ricorso all’azione giudiziaria (Trib. Milano 1-6-1987, n. 4956).