Substitùtio vulgàris [Sostituzione volgare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si tratta di un tipo di substitutio herèdis nella quale la sostituzione si diceva volgare.
In tal caso il soggetto chiamato per primo all’eredità non poteva o non voleva accettare.
In questo caso vi era un termine imposto dal testatore al primo chiamato, entro il quale accettare.
Se veniva chiamato per primo era un hères suus et necessarius cioè che non poteva rifiutare l’eredità.
La substitutio vulgaris non aveva rilevanza giuridica.
Il prætor, in seguito, concesse l’esercizio del iùs abstinendi a tale categoria di eredi, e cio’ rese operante ed efficace tale sostituzione.
Nel periodo imperiale la substitutio vulgaris e quella pupillare erano considerate equivalenti, in base alla Constitùtio Divi Marci et Veri.

Svetonio Tranquillo

Storico latino che visse nel I-II sec. d.C., durante il principato di Traiano ed Adriano, ed esercitò l’attività forense.
Scrisse molto e su molteplici argomenti in particolare l’opera Degli uomini illustri e la Vita dei Cesari, contenente le biografie dei prìncipes da Giulio Cesare a Domiziano.
Egli non affronta nelle sue biografie le cause che hanno determinato i singoli eventi o gli effetti da questi prodotti, ma i particolari aneddotici.
Egli consultò gli archivi imperiali, gli atti del Senato e i documenti ufficiali pertanto le notizie da lui offerte sono un prezioso e raro materiale che ci consente di approfondire la nostra conoscenza su questo periodo della storia romana.

Tempus ad usucapionem

Nell’ambito della possessio ad usucapionem della “res habilis” vi era un tempo minimo che poteva allungarsi.
Giustiniano lo quantificò in:
1) 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” ;
2) 10 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario delle “res” abitavano nella stessa città;
3) 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario abitavano in due città diverse.