CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) (CZECH the European Coal and Steel Community)

CECA [Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio] Trattato di Parigi 18 aprile 1951

Fu istituita con il trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da sei paesi (Francia, Germania Federale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con lo scopo di porre fine all’antagonismo franco-tedesco e sviluppare la produzione del carbone e dell’acciaio creando un mercato comune (v.) senza ostacoli alle frontiere e senza impedimenti alla libera concorrenza. A tal fine, il trattato istitutivo prevedeva una Alta Autorità CECA (v.) cui era affidato non solo il potere esecutivo ma anche quello normativo, una Corte di Giustizia (potere giurisdizionale), una Assemblea con poteri consultivi e di controllo politico. Con il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) è stato previsto un unico Consiglio dei Ministri e un’unica Commissione delle Comunità Europee che sostituisce l’Alta Autorità. Alla CECA hanno aderito anche Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia e Finlandia.
Il Trattato istitutivo della CECA è stato firmato per un periodo di tempo limitato (50 anni) e scadrà nel 2002.

Spazio Economico Europeo (s.e.e.) (d. comunit.) (European Economic Area)

Si tratta di un’area economica integrata operativa dal 1 gennaio 1994, in base ad accordi tra CE ed EFTA (European Free Trade Association).
Deve essere istituito un mercato comune europeo non più ristretto ai soli membri delle Comunità Europee, ma allargato anche ai Paesi che fanno parte della seconda associazione.
Vengono coinvolti anche i Paesi EFTA nel processo di integrazione europea, sulla falsariga di quanto già previsto dall’Atto Unico Europeo, sopprimendo le barriere tecniche, estendendo le regole comunitarie relative alla concorrenza, ai mercati, alle modalità di intervento dello Stato nel settore economico ed estendendo le politiche comunitarie in tema di trasporti, ambiente, ricerca etc.
Si viene ad instaurare una zona di libero scambio nella quale si possa attuare, senza restrizione alcuna, la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
Lo spazio economico europeo comprende gli Stati comunitari e gli Stati membri dell’EFTA.

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea Regolamento (Translation Centre for the bodies of the EU Regulation)

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea Regolamento CE 28 novembre 1994, n. 2965/94
[1, rue du Fort Thüngen, L-1499 Lussemburgo; tel.: (2) 4217111; fax: (2) 421711220]

Istituito nel 1994, il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:
— Agenzia europea per l’ambiente (v.);
— Agenzia europea di valutazione dei medicinali (v. EMEA);
— Agenzia europea per l’igiene e la sicurezza del lavoro (v.);
— Fondazione europea per la formazione professionale (v.);
— Osservatorio europeo per le droghe e le tossicodipendenze (v. OEDT);
— Ufficio europeo per l’armonizzazione del mercato interno (v. UAMI);
— Ufficio europeo di polizia (v. Europol).
Il Centro, che è dotato di personalità giuridica, stipula con ognuno di questi organismi le modalità di cooperazione mentre gli altri centri e uffici non ricompresi nell’elenco possono accedere ai servizi sulla base di un apposito accordo.
La Commissione, inoltre, garantisce al Centro due tipi di assistenza, oltre ad avere il comando sui funzionari:
— di supporto, fornendo documentazione, traduzione automatica, basi di dati, formazione di traduttori esterni ecc.;
— di gestione dei servizi amministrativi di base, quali il pagamento delle retribuzioni del personale, assicurazione malattia, sistemi pensionistici, organizzazione dei servizi sociali.
Il Centro di traduzione si avvale di una struttura organizzativa con a capo un direttore, responsabile legale, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

Subordinazione (d. lav.) (Persons)

Un qualifica del contratto di lavoro è la subordinazione.
La dottrina ha identificato il vincolo di subordinazione come carattere della dipendenza del lavoratore e quello della sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro.
La subordianzione si manifesta tecnicamente con il potere direttivo, cioè il modo d’essere della prestazione.
Il datore di lavoro stabilisce con le direttive, l’attività che il lavoratore deve svolgere.
L’art. 2104 c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro deve obbedienza alle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende.
La dipendenza corrisponde alla subordinazione socio-economica del lavoratore, infatti la sua capacità produttiva dipende dal fatto di essere inserito nell’organizzazione dell’imprenditore. In realtà non è più essenziale il criterio della dipendenza economica nel lavoro subordinato.
La dipendenza economica ormai sempre più appartiene a forme di lavoro non propriamente subordinate caratterizzate da alti livelli di precarietà e di sfruttamento (es. collaborazioni continuative e coordinate).
Al contrario i lavoratori subordinati hanno un alto livello di professionalizzazione e cio’ li rende più forti sotto il profilo negoziale e sociale.
Il criterio identificativo della subordinazione è l’elemento dell’estraneità del lavoratore rispetto all’organizzazione produttiva in cui è inserita la prestazione e dal risultato della stessa;
l’autonomia economico-organizzativa non è mai riscontrabile nel lavoro subordinato.