Istitutousato dai Greci e poi nel diritto romano, tra i contratti letterali.
Le Syngraphae erano un documento in doppio originale sottoscritto da entrambi i soggetti.
Esso conteneva l’impegno a pagare una certa somma.
In età postclassica, si confusero con l’instrumentum stipulatorio.
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Tempus lugèndi [Periodo di lutto]
Si tratta di un periodo di lutto che durava dieci mesi, durante il quale era precluso alla vedova un nuovo matrimonio.
Esso aveva lo scopo di evitare la mescolanza di sangue, e l’incertezza circa la paternità del figlio nato dalla donna passata a nuove nozze.
Nel diritto postclassico se non si rispettava tale divieto la donna veniva infamata e non poteva ricevere mortis causa dal primo marito e, ab intestàto, dai parenti oltre il terzo grado.
Il nuovo marito veniva punito non potendo ricevere in dote o in eredità dalla moglie più di un terzo delle sue sostanze.
La dispensa Imperiale permetteva di risposarsi durante questo periodo.
Nel periodo cristiano il tempus lugendi venne richiesto anche dopo il divorzio e durava un anno.
Testamentum parèntis inter lìberos [Testamento dei genitori a favore dei figli]
Testamento fatto dai genitori a favore dei propri figli.
Perché il testamento fosse ritenuto valido, occorreva scrivere la data, il nome degli eredi e la quota che spetta a ciascuno di loro.
Tinctùra [Tintura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]
E’ uno dei modi di acquisto a titolo originario del domìnium ex iure Quirìtium, rientrante nell’ambito dell’accessione di cosa mobile a cosa mobile.