Affinità (d. civ.) (Affinity)

Si tratta di un rapporto che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge.
Nessun rapporto, lega al contrario gli affini di un coniuge con gli affini dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa dopo la morte del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti.
Se il matrimonio è dichiarato nullo cessa l’affinità salvi gli effetti di cui all’art. 87 n. 4 del codice civile.

Antinomia (d. cost.) (Antinomy)

Si intende opposizione o incompatibilità fra norme giuridiche.
Le antinomie avvengono non tanto nel momento della produzione del diritto, bensì in quello della sua applicazione ad opera dell’interprete.
Il giudice ha il compito di eliminare le antinomie mediante l’interpretazione delle norme applicabili.
Quando due norme in conflitto sono poste da fonti dello stesso tipo , la norma precedente prevale su quella successiva.
Quando le norme in conflitto provengono da fonti diverse , la fonte di rango inferiore se contiene norme in contrasto con una fonte di rango superiore, è invalida e può essere annullata o disapplicata.
Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, di cui una generale e una speciale, la seconda sulla prima.
Quando viene applicato questo criterio entrambe le norme rimangono valide ed efficaci.
Se viene applicato il criterio cronologico e quello gerarchico si assiste all’eliminazione di una delle due norme in contrasto.