Teoria elaborata dall’economista R. Vernon e tesa a fornire una spiegazione delle variabili che influenzano il corso degli scambi internazionali.
La teoria del ciclo di vita del prodotto distingue le fasi attraverso le quali si realizza l’introduzione di un prodotto tecnologicamente nuovo sul mercato internazionale.
Nella fase introduttiva, in cui è ancora presente il supporto della ricerca e della sperimentazione, i costi unitari, e quindi il prezzo, sono piuttosto alti, anche a causa delle spese per la pubblicità.
Nella fase di sviluppo è realizzata la produzione standardizzata e la diffusione su larga scala, che portano alla diminuzione del prezzo del bene. In questo modo, aumenta la concorrenza e il produttore tende a cercare sbocchi sui mercati esteri, prima attraverso l’esportazione, poi, nel caso di imprese multinazionali (v.), installando all’estero le proprie fabbriche allo scopo di ridurre i costi di produzione.
Nella fase successiva, quella della maturità, il prodotto è ormai accessibile a tutti in quanto il processo produttivo è ormai completamente standardizzato; il produttore più competitivo sarà quello che riesce a produrre a costi unitari inferiori rispetto alle altre imprese del settore.
Nella fase del declino, il prodotto risulta tecnologicamente superato ed è difficilmente commerciabile nei paesi industrializzati; l’unico mercato di espansione è dato dalla diffusione del prodotto nei paesi in via di sviluppo.
L’analisi del ciclo di vita del prodotto è ampiamente utilizzata anche nel marketing aziendale come supporto per scelte strategiche in ordine ai prezzi, individuazione di nuove utilizzazioni del prodotto o di nuovi segmenti di mercato ecc.
Categoria: Glossario
Titolarità (d. civ.) (Tenure)
Si tratta di una relazione di appartenenza di una situazione giuridica soggettiva ad un soggetto di diritto.
Il termine ha origine della parola titolo, cioè fatto o atto giuridico dal quale deriva l’assunzione di una situazione.
La titolarità di un diritto può essere distinta dall’esercizio dello stesso in queste situazioni:
1) il soggetto incapace d’agire anche se è titolare d’un complesso di rapporti attivi e passivi. In tal caso viene sostituito nell’attività giuridica dal rappresentante legale
2) il soggetto è capace d’agire ma può essere privato della legittimazione all’esercizio dei propri diritti.
Circolante
Insieme delle monete metalliche e della banconote in circolazione in un dato momento.
Il circolante non è da confondere con l’insieme dei mezzi monetari di pagamento, i quali includono anche i depositi bancari utilizzabili tramite assegni, fidi bancari ecc.
Trattazione della causa (d. proc. civ.) (Handling of the case)
Essa corrisponde a quell’attività di giudizio capace d’individuare le parti in causa, modificare e precisare ad opera delle stesse delle domande proposte, esporre le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le pretese.
Si verifica sotto la direzione del giudice istruttore.
Il D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività), ha cambiato la disciplina della trattazione, stabilendo un’unica udienza per la prima comparizione e per la trattazione della causa.
Il giudice verifica l’integrità del contraddittorio, chiede alle parti i chiarimenti utili ed indica le questioni rilevabili d’ufficio.
Dopo richiesta congiunta, il Giudice può rimandare l’udienza di comparizione e la comparizione personale delle parti e l’interrogatorio libero.
In udienza secondo l’ex art. 183 le parti chiedono un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
Si può richiedere anche un ulteriore termine di 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni alle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicare i mezzi di prova e produzioni documentali.
Può essere richiesto , infine, un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.