Espressione adoperata per indicare la consapevolezza del debitore di compiere atti in frode ai propri creditori, per pregiudicarne le aspettative di soddisfazione dei propri crediti.
Il (—) era indispensabile ai fini dell’esercizio, da parte dei creditori, dell’àctio Pauliàna [vedi].
Categoria: Glossario
Contra bònos mòres [Contro il buon costume; cfr. artt. 1343, 1354 c.c.; 519-544 c.p.]
Nel linguaggio giuridico corrente, l’espressione (—) indica la contrarietà di un negozio giuridico o, comunque, di un comportamento umano, alle regole del buon costume.
La contrarierà della causa del negozio giuridico alle regole del buon costume assunse rilievo, in diritto romano, soltanto a partire dal periodo classico, in virtù di una serie di constitutiònes prìncipum [vedi] e di decisioni giurisprudenziali: i negozi (—) erano ritenuti assolutamente inutilizzabili.
Nell’ambito della contrarietà al buon costume rientravano, secondo Papiniano [vedi], quæ facta lædunt pietatem, existimatiònem, verecùndiam (i fatti che ledono la pietà, la stima, il pudore).
Nel diritto civile vigente, il concetto di buon costume è delineabile in riferimento ad un’ampia accezione di moralità, eticità e decenza e non è limitato (come avviene, invece, quasi esclusivamente per il diritto penale) alla sfera sessuale. Il negozio giuridico con causa illecita perché (—) è nullo; egualmente nullo è il negozio cui sia apposta una condizione (—).
Nel codice penale vigente, la categoria dei reati contro il buon costume è prevista e disciplinata dagli artt. 519-544.
Cooptàtio
Sistema di elezione a talune cariche pubbliche su designazione del predecessore secondo un criterio adottato durante il periodo regio.
Con riferimento alle magistrature, in età repubblicana, (pur essendo la funzione elettorale affidata al popolo attraverso i comìtia centuriàta [vedi]), può parlarsi di (—) perché il popolo stesso, almeno fino al IV sec. a.C., non scelse i suoi capi, ma si limitò ad accettare o respingere i nomi presentati dal magistrato. Anche con riferimento al senato può parlarsi di (—), dato che l’elezione dei suoi membri era affidata, tra l’altro, allo stesso Senato attraverso nomine di nuovi senatori per senatoconsulto.
Crìmen adultèrii
Fattispecie delittuosa [vedi crimen] che fu istituita, con la relativa quæstio [vedi], dalla lex Iulia de adulteriis coërcendis (del 18 a.C.).
Ricomprendeva diverse fattispecie, alle quali si rinvia:
— adulterium [vedi];
— incestum [vedi];
— lenocìnium [vedi];
— stuprum [vedi].