Leggendario fondatore di Roma, da intendere come eponimo giustificativo del nome della città. Si è, infatti, chiarito che il mitico (—) non è altro che una creazione leggendaria: i Romani — come molti popoli antichi — sentirono il bisogno di collegare la nascita della città alla figura di un eroe che desse il proprio nome alla comunità (in realtà il suo nome derivava da quello della città o del popolo). Dunque, (—) significa “il Romano” ed è il simbolo del popolo romano.
Secondo la tradizione (—) avrebbe governato la comunità latina stanziata sul Palatino [vedi], formata dalla tribù dei Ràmnes, mentre Tito Tazio, quella sabina dei Tìties stanziata sul Quirinale. Alle due originarie tribù si associò, successivamente, una terza tribù, di origine etnica incerta, quella dei Lùceres. Le tre tribù che costituirono l’originario Populus Romanus Quirìtum sarebbero state organizzate in dieci curiæ (con a capo un curione) e suddivise ancora in 10 decurie governate ciascuna da un decurione. Le curie, che si configuravano come corporazioni religiose e militari, avevano anche funzioni politiche nei comizi curiati [vedi comìtia curiàta], le cui deliberazioni entravano in vigore dopo l’approvazione del senato, consesso degli anziani.
(—) fu venerato dai Romani col nome di Quirino; fin dai tempi più antichi i Romani si denominarono Quiriti, dal vocabolo sabino curis (lancia), ad indicare un popolo guerriero per eccellenza.
Leggendaria sarebbe anche la scomparsa di (—) avvenuta durante un temporale.
Categoria: Glossario
Satisdatio suspècti herèdis
Veniva prestata una garanzia dall’erede sospettato di essere insolvente, a favore dei creditori del de cùius.
In questo modo si garantisce il pagamento dei debiti ereditari.
Senatusconsultum ad oratiònem Antonìni de donatiònibus inter vìrum et uxòrem [S.c. sulle donazioni tra marito e moglie, ispirato da un’oratio di Antonino Pio]
Senatusconsultum risale al 206 d.C., e si ispira ad un’oràtio di Antonino Pio.
Con esso si stabilì, in deroga al divieto di donazioni tra coniugi, che fosse valida la donazione fatta alla moglie (od al marito), quando moriva il donante (a meno che la donazione non fosse stata revocata).
Senatusconsultum Iuventiànum
Senatusconsultum deliberato nel 129 d.C.
Stabilisce che legittimato passivo dell’hereditàtis petìtio poteva essere anche il soggetto che non possedeva più le dell’eredità, perchè le aveva già alienate.
Inoltre il possessore in mala fede doveva restituire, il controvalore delle res ereditarie, e gli interessi, mentre il possessore in buona fede doveva restituire solo il ricavato della vendita dei beni ereditari.