Si tratta di una società a tempo indeterminato che veniva costituita per l’esazione delle imposte pubbliche (c.d. vectigàlia) in una certa zona.
Alla morte del proprio dante causa, qualora fosse socio, l’erede poteva subentrare nella società automaticamente.
Categoria: Glossario
Specificàtio [Specificazione; cfr. art. 940 c.c.]
Si tratta di un modo in cui è stato acquistato, a titolo originario, il domìnium ex iùre Quirìtium. Si verificava quando una res, in seguito a lavorazione, perdeva la sua connotazione e struttura iniziale, trasformandosi in una res diversa (c.d. nova species), con una funzione differente.
Quando il soggetto che la rendeva specifica era una persona diversa dal proprietario della materia, sorgeva il problema della spettanza della cosa specificata:
1— per i Sabiniani questa cosa creata apparteneva al proprietario della materia;
2— per i Proculiani la proprietà spettava allo specificatore;
3— Giustiniano pensava che, se la cosa fosse tornata allo stato primitivo, la proprietà doveva essere del dòminus della materia; nel caso inverso dello specificatore.
Stipulatio poenæ
Clausola che veniva aggiunta alle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo.
Essai prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l’obbligazione si convertisse nell’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale.
Cio’ avveniva in due modi:
1) si creava una sola obbligazione cioè la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;
2) si determinavano due obbligazioni, una per la prestazione, ed una per la poena. Se l’obbligazione principale non veniva adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio e alla penale.
Succèssio ex testamènto [Successione testamentaria; cfr. artt. 587 ss. c.c.]
Si tratta di una successio ereditaria a titolo universale.
Essa avveniva su disposizioni dettate dal de cùius in un testamento.