Ente territoriale previsto dall’art. 114 Cost., come modificato dalla L. Cost. 3/2001. Già disciplinato dalla legislazione ordinaria (D.Lgs. 267/2000), ha ottenuto nel 2001 una investitura costituzionale.
I Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, costituiscono le aree metropolitane. Tali Comuni possono costituirsi in (—) ad ordinamento differenziato. La (—) acquisisce le funzioni della Provincia.
Con la nuova articolazione territoriale della Repubblica disegnata dalla riforma costituzionale del 2001, le (—) sono enti autonomi costituzionalmente riconosciuti, che compongono la Repubblica al pari di Comuni, Province, Regioni e Stato (art. 114 Cost.). Ai sensi dell’art. 119 Cost., così come novellato dalla L. Cost. 3/2001, essa gode di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione.
Categoria: Glossario
Collegio (teoria gen.) (College)
È un insieme di persone fisiche, cui sono attribuiti poteri uguali, e che svolge le sue funzioni unitariamente, decidendo o deliberando insieme.
La riunione del (—) avviene su convocazione del Presidente, e relativamente ad un ordine del giorno prefissato e preventivamente comunicato a tutti i membri.
Per l’adozione di delibere legittime, è richiesto un quorum, cioè la presenza di un certo numero, variabile a seconda dei casi, di componenti del (—).
(—) elettorale (d. pubbl.)
[Sistemi (elettorali)].
(—) giudicante (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Organo che esercita la funzione giudicante; la sua composizione varia a seconda dei casi (es.: il Tribunale e la Corte d’appello, sia in sede civile che in sede penale, giudicano col numero invariabile di tre votanti; la Corte d’Assise col numero invariabile di otto votanti; ciascuna sezione della Corte di Cassazione giudica col numero invariabile di cinque votanti, mentre le Sezioni Unite giudicano col numero di nove votanti). Uno dei componenti del (—) svolge le funzioni di presidente.
Occorre segnalare che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, con la soppressione della Pretura, il Tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti solo in alcuni casi tassativamente determinati; fuori dai casi riservati alla decisione collegiale, il Tribunale è costituito da un magistrato in funzione di giudice unico, con tutti i poteri del (—) [Giudice (unico)].
(—) sindacale (d. comm.)
È l’organo, necessariamente collegiale, di controllo interno delle società per azioni che abbiano optato per il sistema di amministrazione tradizionale. Ad esso è affidata sostanzialmente la funzione di vigilanza della gestione sociale al fine di assicurare il rispetto della legge e dell’atto costitutivo.
Esso è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati tra i soci o tra persone estranee. I componenti del (—) per il primo periodo sono nominati nell’atto costitutivo; quelli successivi dall’assemblea ordinaria.
Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli altri membri saranno scelti tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche e iscritti ad albi professionali.
Una particolare disciplina è prevista per le società a responsabilità limitata dove, ex art. 2477 c.c., la nomina del (—) è obbligatoria soltanto se il capitale non è inferiore a 120.000 euro. La nomina del (—) nelle s.r.l. è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435bis c.c. o se comunque è prevista nell’atto costitutivo.
Il (—), in particolare, controlla l’attività degli amministratori, assistendo alle riunioni del consiglio di amministrazione e chiedendo eventualmente agli amministratori informazioni circa il loro operato. Controlla, inoltre, l’attività dell’assemblea, assistendo alle adunanze ed avendo ogni sindaco la facoltà di impugnare le deliberazioni prese in difformità della legge o dell’atto costitutivo (art. 2377 c.c.). Più in generale, spettano al collegio sindacale funzioni di vigilanza:
— sull’osservanza della legge e dello statuto;
— sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Il legislatore del 2003 ha invece sottratto al (—) la funzione di controllo contabile tradizionalmente ad esso spettante, rimettendola ad un revisore esterno o ad una società di revisione.
Il D.Lgs. 88/92, con l’inserimento dell’art. 2403bis c.c., ha istituito la figura del collaboratore del sindaco che svolge specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, a spese e sotto la responsabilità dei sindaci.
La peculiarità delle società con azioni quotate fa sì che al (—) di tali società non si applichino gran parte delle norme civilistiche sul funzionamento e le competenze dell’organo negli ordinari enti societari e che esso riceva la più rigorosa disciplina di cui agli artt. 148-154 T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98, c.d. legge Draghi).
Commissario di polizia (d. pubbl.) (Commissioner of Police)
Funzionario della polizia di Stato, cui sono attribuiti compiti anche di polizia giudiziaria. Esplica compiti implicanti una particolare competenza professionale ed è attributario di una certa sfera di discrezionalità relativamente all’esplicazione degli incarichi ricevuti.
La disciplina dello status giuridico del (—) è contenuta nella L. 121/81.
Comune (d. amm.) (City)
In base a quanto stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il (—) è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il (—) è dunque:
— ente locale, per l’evidente portata degli interessi relativi al territorio di competenza;
— ente territoriale, in quanto il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi;
— ente autarchico, per il potere che ha di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello Stato;
— ente necessario in virtù di quanto sancito dall’art. 114 della Costituzione che nel testo novellato dalla L. Cost. del 18-10-2001, n. 3 così recita: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. L’art. 114 nella sua nuova formulazione ne ha quindi sottolineato la natura di ente territoriale originario e più vicino ai cittadini. La riforma conseguentemente ha abrogato gli artt. 128 e 129 della Costituzione: il primo subordinava l’autonomia degli enti locali ai principi fissati dalla Costituzione ed anche a quelli fissati dalle leggi statali. Il secondo indicava i (—) ed anche le Province come circoscrizioni di decentramento statale e regionale;
— ente ad appartenenza necessaria in virtù dell’appartenenza ad esso di tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio;
— ente a base corporativa esponenziale della propria comunità.
Ai sensi dell’art. 34, del T.U. il (—) gode di:
— autonomia statutaria;
— autonomia normativa;
— autonomia organizzativa ed amministrativa;
— autonomia impositiva e finanziaria.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione tali forme di autonomia sono oggetto di specifica copertura costituzionale.
L’autonomia statutaria è, infatti, riconosciuta ai (—) dal co. 2 del novellato art. 114 Cost. [Autonomia (statutaria degli enti locali)].
L’art. 117 Cost., anch’esso completamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, al co. 6 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare [Regolamenti] in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il concetto viene ribadito e rafforzato dall’art. 4 L. 131/2003.
A norma dell’art. 118, co. 1 e 2 Cost., i (—) sono titolari della generalità delle funzioni amministrative, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Infine, in base all’art. 119, co. 1 Cost., i Comuni godono di un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa [Federalismo (fiscale)].
Elementi costitutivi del (—) sono: il territorio, la popolazione, la personalità, il patrimonio.
In quanto dotato della potestà di autogoverno, il (—) ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono:
— il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
— la Giunta comunale, organo esecutivo con competenza generale e residua;
— il Sindaco, organo individuale che svolge la duplice funzione di capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di Governo.
Per quanto concerne le funzioni comunali con tale espressione ci si riferisce all’insieme delle potestà pubbliche conferite all’ente per il perseguimento degli interessi pubblici di cui è esponenziale.
Dall’art. 118, co. 2 Cost., come novellato dalla L. Cost. 3/2001 nonché dal combinato disposto degli artt. 3, co. 3, 13 del D.Lgs. 267/2000 si ricava che le funzioni comunali si distinguono in:
— funzioni proprie, che sono quelle che identificano il (—) nella sua qualità di ente esponenziale della comunità stanziata, in un determinato periodo, sul territorio;
— funzioni conferite con leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
In particolare: laddove si tratti di funzioni riferibili ad uno degli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.), il conferimento avrà luogo per mezzo di legge statale. Qualora, invece, si tratti di funzioni sottoposte alla potestà legislativa regionale concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) o esclusiva residuale (art. 117, co. 4, Cost.), il conferimento ai (—) avrà luogo per mezzo di legge regionale.