La Costituzione italiana è una costituzione rigida: per la modifica delle disposizioni in essa contenute è necessario un procedimento speciale, detto procedimento di (—), che culmina nella emanazione di una legge costituzionale.
Tale procedimento non è affidato ad un organo ad hoc, bensì allo stesso Parlamento nelle forme e nei modi previsti dall’art. 138 Cost. (cd. procedura aggravata), ed è lo stesso procedimento previsto anche per la promulgazione di nuove leggi costituzionali, che non sono chiamate ad alcuna sostituzione del testo costituzionale.
Una legge costituzionale ha bisogno di una duplice deliberazione da parte di ciascuna Camera e con una maggioranza qualificata, almeno nella seconda votazione in ognuno dei rami del Parlamento. Se la maggioranza è dei 2/3, la legge verrà senz’altro promulgata e pubblicata. Se la maggioranza è assoluta, inizia un periodo di sospensione di 3 mesi, durante i quali alcuni soggetti (5 Consigli regionali, 500.000 elettori; 1/5 dei membri di una Camera) possono richiedere il referendum costituzionale ex art. 138 Cost.
La (—) incontra limiti espliciti ed impliciti: l’art. 139 esclude: la forma repubblicana della (—), intendendo per repubblica il regime nel quale la sovranità appartiene al popolo e in cui sono garantiti gli istituti fondamentali di ogni democrazia liberale e pluralistica.
La Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che non sono assoggettabili a (—) i principi supremi [Principi (costituzionali)] appartenenti all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione: i diritti inalienabili della persona, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, l’aggravamento del procedimento di (—) e qualche forma di sindacato di legittimità costituzionale.
(—) della sentenza penale (d. proc. pen.)
La (—), a differenza dell’appello e del ricorso per cassazione, è un mezzo straordinario di impugnazione, e in quanto tale è idoneo a travolgere il giudicato.
Ha ad oggetto pronunce irrevocabili con contenuto di condanna ed è esperibile senza limiti di tempo.
I casi di revisione sono quattro (art. 630 c.p.p.):
— inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna con quelli di altra sentenza irrevocabile;
— sopravvenuta revoca della sentenza pregiudiziale, civile o amministrativa (ad es., revoca della sentenza civile dichiarativa di fallimento cui è conseguita la condanna per bancarotta);
— sopravvenienza di nuove prove di innocenza;
— falsità in atti o in giudizio o ad altro fatto reato da cui dipenda l’attuale condanna.
La revisione può essere chiesta dal condannato o da altri soggetti che si trovino in particolari rapporti con lui, e dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
La sentenza può essere di rigetto, ed allora è ripristinata l’esecuzione della pena, o di accoglimento, e in questo caso viene revocata la condanna oggetto del giudizio di revisione.
Categoria: Glossario
Ricusazione (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Challenge)
Nel so penale la (—) riguarda le ipotesi di iudex suspectus e si risolve nella sostituzione del giudice ricusato, in caso di accoglimento della relativa richiesta (art. 43 c.p.p.), e nella possibile invalidazione degli atti da lui compiuti (art. 42 c.p.p.); in ogni caso nella preclusione temporanea a pronunciare sentenza finché non si provvede sulla ricusazione (art. 37 c.p.p.).
Nel caso in cui, dopo il rigetto, la (—) venga riproposta basandola sugli stessi motivi, non opera più alcuna preclusione per il giudice ad emanare sentenza (Corte Cost. 23-1-1997, n. 10).
Essa si propone con dichiarazione resa dal P.M. o dalle altre parti private, contenente l’indicazione dei motivi e delle prove ed è soggetta a rigide preclusioni (art. 38 c.p.p.). La (—) ha sempre natura discrezionale, spettando alle parti valutare se, nel caso concreto, il giudice sia realmente sospetto e se si possa fare affidamento sulla sua imparziale terzietà o convenga provocarne la sostituzione, azionando il meccanismo della (—). Qualora, peraltro, questo meccanismo sia malamente azionato (quindi in caso di inammissibilità e di rigetto), può essere irrogata una sanzione pecuniaria, a titolo punitivo, essendosi proiettate ombre inconsistenti sull’obiettività di un giudice (sanzione a carico solo della parte privata, mai del P.M., istituzione non assoggettabile a sanzioni pecuniarie personali).
I motivi di (—) riguardano o l’indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione o una delle cause di astensione. Per queste ultime la prevalenza dell’astensione sulla (—) si verifica sia se la precede, sia se sopraggiunge nel corso del procedimento incidentale di (—) (artt. 37 e 39 c.p.p.).
I motivi di (—), costituenti anche motivi di astensione sono:
— la presenza di interesse proprio;
— rapporti debitori o creditori con le parti;
— talune qualità personali che legano il giudice alle parti;
— un’anticipazione di giudizio;
— l’inimicizia grave con le parti;
— taluni legami familiari con le parti o i soggetti processuali o con la persona del P.M., secondo l’elencazione, dettagliata e tassativa, racchiusa nell’art. 36 c.p.p.
Inoltre, la (—) può essere richiesta se nell’esercizio delle funzioni, e prima che sia pronunciata sentenza, il giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
Essendo incentrata sull’imparzialità, la (—) da un lato non può investire il P.M., essendo costui parte e quindi non dotato di terzietà, presupposto dell’imparzialità; dall’altro lato può riguardare qualsiasi giudice, sia quello delle indagini preliminari (G.I.P.), sia il giudice del giudizio.
Trattandosi di denuncia di sospetta parzialità rivolta contro il giudice, la (—) viene decisa dall’organo giudiziario sovraordinato (art. 40 c.p.p.), a differenza di quanto prescritto in tema di astensione.
In particolare, sulla (—) di un giudice del Tribunale, della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello, decide la Corte di Appello; sulla (—) di un giudice della Corte di Appello, decide la stessa Corte, ma una sezione diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato (art. 40 c.p.p.).
Nel processo civile
Nel processo civile, allo scopo di garantire ai cittadini l’assoluta estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa (nemo iudex in re sua), l’art. 52 c.p.c. dispone che nei casi in cui l’astensione è obbligatoria, ciascuna delle parti può proporre la (—) del giudice o di uno dei giudici componenti il collegio. La (—) si propone mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore e depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
Ha inizio, così, un vero processo incidentale, che sospende il processo principale, in quanto il giudice ricusato non può compiere nessun atto.
Il presidente del Tribunale decide sulla (—) di un giudice di pace ed il collegio conserva le competenze attuali (v. anche l’art. 30bis c.p.c.).
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte (art. 53 c.p.c.); l’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
Le parti devono provvedere a riassumere [Riassunzione] il processo principale sospeso, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta.
Rischio (d. civ.) (Risk)
Indica cio’ che si accompagna ad un rapporto contrattuale, e porta alla possibilità di perimento incolpevole dell’oggetto della prestazione, dopo un aumento dell’onerosità dello stesso.
Quando il rischio è limitato alla normalità, (contratti commutativi) è un elemento intrinseco connaturale al contratto altrimenti, rende il contratto aleatorio.
L’aumento del peso di un contratto che supera i limiti dell’alea normale, porta, nei contratti commutativi, la risoluzione a causa dell’eccessiva onerosità.
Il rischio del perimento incolpevole dell’oggetto della prestazione viene trasferito alla proprietà del bene perchè risponde al principio res perit domino.
Quando si verifica un incolpevole inadempimento vige il principio casus sentit debitor.
Pertanto il creditore della prestazione che non può essere adempiuta è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione.
Rendimento
Provento economico che deriva da un investimento, e viene espresso in percentuale del capitale investito.
Per quanto riguarda i valori mobiliari il termine corrisponde all’utile che deriva all’investitore dall’acquisto di titoli.
Nel calcolo del rendimento, di un titolo a reddito fisso, gli elementi da considerare sono:
1) la cedola di interesse (depurata della incidenza fiscale);
2) gli oneri accessori (commissioni, bolli e spese);
3) il corso di mercato od il prezzo di emissione (a seconda dei casi);
4) la durata;
5) il prezzo di rimborso (decurtato dell’incidenza fiscale nei casi in cui il valore di rimborso risulta essere più alto del prezzo di emissione).
Il rendimento è formato da una quota di reddito (cedole periodiche incassate dal detentore del titolo) e da una quota aggiuntiva (cioè la differenza fra il costo di sottoscrizione o di acquisto ed il valore di rimborso del titolo).
In materia finanziaria vengono calcolati due tipi di rendimento: immediato (r.i.) ed effettivo (r.e.).
Il rendimento inoltre può avere una componente certa (il dividendo) e una componente incerta, l’incremento in conto capitale, cosidetto capital gain.