Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 maggio – 30 settembre 2016, n. 19545

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 232 del 2011, depositata il 4 febbraio 2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da P.F. nei confronti di Ministero economia e finanze e dell’INPS avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce n. 4508 del 15 maggio 2008.
2. La ricorrente aveva chiesto al giudice dei lavoro di Lecce il riconoscimento in proprio favore della indennità di accompagnamento, oltre accessori.
Il Tribunale adito, con la suddetta sentenza, rigettava la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
3. L’odierna ricorrente proponeva appello e chiedeva la rinnovazione delle indagini peritali e l’accoglimento della domanda.
4. La Corte d’Appello non ha disposto la rinnovazione della consulenza in quanto il CTU, in primo grado, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre alla visita personale, aveva dato congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, ed aveva escluso che l’appellante ave) diritto all’indennità di accompagnamento, avendo determinato il grado di invalidità della stessa

nella misura del 100°h, ma senza necessità di assistenza continua.
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la P. prospettando un motivo dì impugnazioni articolato in più profili.
6. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato.
7. II Ministero è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione dì legge, violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti; omessa, carente e contraddittoria e comunque insufficiente motivazione.
Assume la P. che la Corte d’Appello avrebbe dovuto procedere al rinnovo della CTU, atteso che il giudizio sulla domanda si era fondato sulla stessa. Il CTU ometteva di indicare nelle patologie l’incontinenza urinaria ed aggiungeva rispetto a quelle indicate dalla Commissione medica l’ipertensione e lo stato d’ansia. Ciò avrebbe dovuto indurre a rinnovare la CTU, atteso che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di appello, le osservazioni critiche formulate non erano generiche e già formulate in primo grado, in quanto la produzione dei cartellino di ricovero 5 maggio- 7 maggio 2008 (a meno di un mese dopo le operazioni peritali) e relativo alla gravemente invalidante patologia deiprolasso anale costituiva nuovo e probante elemento tale da inficiare le valutazioni espresse dal CTU. Dunque non tutte le patologie menzionate nell’atto di appello, come affermato dal giudice di secondo grado, venivano esaminate vagliate in sede peritale. Dunque doveva procedersi a una nuova CTU o chiamare il CTU a rendere chiarimenti anche in relazione alla circostanza che la Commissione medica di prima istanza attribuiva alla Ferrigno una invalidità totale al 100%già dal 16 giugno 2004.
2. II motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Occorre rilevare che la Corte d’appello rigettava l’impugnazione perché, pur in presenza di invalidità in misura del 100%, il CTU aveva escluso la necessità di assistenza continua.
Ed infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, l’art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede (Cass., n. 15882 del 2015) la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o dicompimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
La capacità dei malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l’importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute dei malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cuss., ord., n. 25255 del 2014).
La censura della ricorrente non investe, in relazione al requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua in modo specifico,. la statuizione sulla mancanza della necessità di assistenza continua, ma si incentra sulla indicazione delle patologie in relazione al riconoscimento da parte della Commissione medica dell’invalidità totale al 100%, e non contestacon specifiche doglianze l’esito dell’esame obiettivo, riportato in sentenza (marcia lievemente claudicante a sinistra ma autonoma, vigile, orientata, cooperante, non deficit cognitivi, forza, sensibilità e coordinazione indenni, stazione eretta normomantenuta), a sostegno della mancanza delle condizioni dei requisiti sanitari per l’attribuzione dell’ìndennità in questione. Come si è accennato la medesima Corte d’Appello, come il CTIJ, già riconosceva il grado di invalidità in misura del 100%.
II motivo di ricorso si sostanzia, quindi in una critica _generica (la ricorrente richiama la produzione dei cartellino di ricovero 5-7 maggio 2008 – senza indicarne le modalità processuali di produzione o trascriverne il contenuto; non riporta i motivi formulati in appello, pur deducendo che non tutto veniva esaminato dal giudice di secondo grado, dovendosi, peraltro, le argomentazioni critiche alla CTU di primo grado contrapporre mediante specifico motivo di impugnazione al fondamento logico giuridico su cui è fondata la sentenza appellata (Cass., n. 3302 del 2013) alla CTU, come condivisa dalla Corte d’Appello, critica che non può trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte della adeguata motivazione della sentenza, che nel fare corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accettato le risultanze della CTU,ritenute ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico, non solo in ragione dell’esame obiettivo, ma anche della documentazione sanitaria allegata alla stessa.
3. II ricorso deve essere rigettato.
4. Nulla spese atteso che l’INPS ha depositato solo la procura alle liti in calce alla copia del ricorso notificato e non è comparso in udienza, ed il Ministero è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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