Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2010) 09-03-2011, n. 9343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11/3/2007 la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia di condanna di V.C. in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, nn. 3 e 4; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, n. 2 e art. 51, n. 2; all’art. 635 c.p., comma 2, n. 3, ascrittigli per non avene osservato, quale direttore tecnico della discarica di prima categoria Cà Lucio, ubicata nel Comune di Urbino, le prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione dell’impianto rilasciata dalla Regione Marche con Delib. 18 luglio 1988, n. 22941, nonchè nello stesso D.Lgs n. 22 del 1997, nella Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e nel progetto preliminare ed esecutivo approvato con Delib. Regione Marche 7 settembre 1998, n. 2121; per avere nella predetta qualità smaltito i rifiuti della discarica ed in particolare il percolato nelle acque superficiali del fosso Rio del Pian Lombardo ed avere irrimediabilmente deteriorato il predetto corso d’acqua a valle della discarica, nonchè il Fosso Redipuglie fino alla confluenza con il fiume Metauro (acc. in (OMISSIS)).

I giudici di merito accertavano in punto di fatto che dalla discarica Cà Lucio si era reiteratamente verificata la fuoriuscita di percolato, riversatosi nelle acque superficiali dei vicini Rio del Pian Lombardo e Fosso di Redipuglie, provocandone l’inquinamento che, dall’esito delle analisi microbiologiche, risultava corrispondere, nel tratto di acque limitrofe alla discarica, alla quinta classe dell’indice IBE e, cioè, all’ultimo indice di classificazione della gravità dell’inquinamento biologico; che la fuoriuscita del percolato doveva essere attribuita alla indebita e pericolosa commistione tra il sistema di smaltimento delle acque meteoriche a quello del percolato, dovuta, tra l’altro, secondo le risultanze della consulenza fatta espletare dal Pubblico Ministero, alla mancata realizzazione di un impianto separato di raccolta e ricircolo del percolato come previsto dalla Delib. Regione Marche 7 settembre 1998, n. 2121, mentre si era provveduto al mero potenziamento del sistema di ricircolo esistente; dovuta inoltre alla esistenza di un sistema alternativo ed irregolare di smaltimento del percolato in caso di tracimatura dalla vasca V2, mediante un tubo di scarico che convogliava il percolato riversatosi sul pavimento della cabina direttamente nelle condotte di scarico delle acque meteoriche; alla mancata effettuazione dei periodici controlli e monitoraggi prescritti; che il reato di danneggiamento era provato dall’apprezzabile diminuzione del valore intrinseco dei citati corsi d’acqua provato e dal risultato delle analisi microbiologiche eseguite. La Corte territoriale rigettava i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva: a) censurato la mancata acquisizione di prove decisive da parte del giudice di primo grado afferenti ad indagini che avevano interessato l’impianto prima che l’imputato ne assumesse la direzione; b) la richiesta di acquisizione di prove che veniva reiterata con l’atto di appello; c) dedotto la insussistenza delle contravvenzioni e del delitto ascrittogli, osservando in ordine alle prime che gli incidenti nel corso dei quali si erano verificati i fenomeni di inquinamento delle acque dei torrenti di cui alla contestazione, assolutamente sporadici, erano esclusivamente dovuti a difetti costruttivi della discarica, ai quali l’imputato aveva cercato di ovviare con vari interventi nel corso degli anni; in ordine al delitto, la insussistenza dell’evento e dell’elemento psicologico del reato. La sentenza, nel rigettare tali motivi di gravame, richiamava le risultanze probatorie già evidenziate dal giudice di primo grado, osservando che i versamenti abusivi del percolato "erano resi possibili da concrete opere effettuate nell’impianto che li rendevano operanti"; che l’imputato era a perfetta conoscenza delle condizioni preesistenti e "non si è attivato per rimuovere la situazione di pericolo collegata all’impianto da lui gestito"; che il consapevole e volontario danneggiamento delle acque superficiali conseguente all’inquinamento era "comprovato dalle analisi microbiologiche effettuate attestanti un grave inquinamento biologico". 2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che denunciava la violazione di legge e vizi della motivazione.

Con sentenza del 12/6/2008 la Corte di Cassazione sez. 3, annullava senza rinvio la sentenza in relazione alle contravvenzioni, perchè estinte per prescrizione; la annullava con rinvio in relazione al delitto di cui all’art. 635 c.p..

Rilevava la Corte di legittimità il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in quanto nulla era stato detto in relazione al danno strutturale dei torrenti; inoltre carente era la motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo.

3. Con sentenza del 9/6/2009 la Corte di Appello di Perugia, nel confermare la condanna relativamente al delitto di danneggiamento, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, determinava la sanzione in mesi 7 di reclusione, pena sospesa;

confermava inoltre le statuizioni civili.

Osservava la Corte territoriale, dopo avere rigettato un’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, che non si era stati di fronte ad occasionali episodi di sversamento del percolato, in quanto i rilievi effettuati in più occasioni dal novembre 2002 al luglio 2003 avevano palesato l’intorbidimento dell’acqua e la sua maleodoranza; i rilievi effettuati a valle della discarica avevano documentato un inquinamento della 5^ classe, corrispondete ad ambiente fortemente inquinato ed alterato, che aveva provocato la inutilizzabilità dell’acqua per abbeveramento degli animali e per l’irrigazione. Tale situazione si era protratta per un significativo lasso di tempo, sicchè si era maturata una vero e proprio deterioramento del corso d’acqua.

Quanto all’elemento soggettivo, esso si manifestava più che come dolo eventuale, come dolo alternativo. Il V., infatti, era stato a perfetta conoscenza del deflusso del percolato verso i corsi d’acqua, in quanto le stesse strutture della discarica erano predisposte in modo che, in caso di precipitazioni atmosferiche, il percolato si frammischiasse alle acque meteroriche, per defluire verso i corsi d’acqua. Tale situazione non poteva essere sconosciuta al V., il quale aveva avuto l’incarico di direttore per sette anni. Inoltre, nonostante la gravità della situazione, l’imputato, durante il suo mandato, non aveva consentito più il conferimento del percolato all’esterno, per smaltire tutto in discarica, nonostante la inadeguatezza del sistema di ricircolo.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando:

4.1. la violazione di legge, per non avere il giudice di merito acquisito prove decisive, costituite da documentazione in possesso di uffici pubblici, atte a dimostrare che la discarica aveva già, dalla sua nascita, difetti strutturali ed era fonte di inquinamento; era stato invece il V., a partire dagli anni 1996 a effettuare interventi di adeguamento atti a drenare l’immissione del percolato.

4.2. La violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la corte aveva ritenuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di danneggiamento. Invero, la fuoriuscita di percolato non aveva determinato alcuna distruzione dell’acqua, nè un suo irreversibile deterioramento, pertanto non si era verificato il "danno strutturale" ritenuto necessario dalla consolidata giurisprudenza per ritenere integrato l’elemento oggettivo del delitto contestato; inoltre, per riportare l’acqua alla normalità, non era stato necessario alcun intervento riparatorio. L’istruzione dibattimentale aveva palesato che il V. non aveva creato alcun sistema alternativo di smaltimento del percolato; in ogni caso per determinare la tracimazione, era pur sempre necessario si verificassero circostanze sfortunate ed occasionali, che peraltro normalmente si verificavano anche in altre discariche. Infine, la mancanza di rilevamenti prima ed a distanza di tempo dagli sversamenti, rendeva impossibile provare l’elemento materiale del delitto contestato.

4.3. Il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo. Invero, l’imputato aveva, durante la sua carica, posto in atto una pluralità di misure atte ad evitare gli sversamenti e ciò era incompatibile con la presenza del dolo; peraltro gli ultimi lavori, finiti a giugno 2003 erano stati collaudati (nel settembre 2003) e ritenuti adeguati alle norme del D.L. n. 36 del 2003.

L’episodio del (OMISSIS) si era verificato a causa di per forti piogge, mentre era in funzione il vecchio impianto, in quanto il nuovo era in manutenzione. In sostanza solo in tre occasioni si era manifestata il malfunzionamento dell’impianto e ciò non poteva configurare il delitto di cui all’art. 635 c.p., ma al massimo la contravvenzione di cui all’art. 734. 4.4. Il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti genetiche prevalenti ed alla quantificazione del pena.

4.5. La violazione di legge in ordine alla pronuncia risarcitoria basata su una valutazione "soggettiva" del danno, disancorata dalla valutazione dalle condizioni originarie dei corsi d’acqua ed in assenza di prova del concreto pregiudizio.

4.6. La violazione di legge per avere omesso il giudice di merito di rilevare la maturata prescrizione del reato.
Motivi della decisione

5. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. In ordine alla censura di mancata assunzione di prova decisiva (documentazione in possesso di uffici pubblici, atta a dimostrare che la discarica aveva già dalla sua nascita difetti strutturali), va osservato che la doglianza è manifestamente infondata. Invero il giudice di merito ha sul punto evidenziato come il materiale raccolto fosse già sufficiente per la decisione della causa e che peraltro la richiesta così come formulata, mirante all’acquisizione di documenti presso la Procura della Repubblica, l’Ufficio G.I.P. di Urbino, l’ASUR di Urbino, il Corpo Forestale), più che essere una richiesta di assunzione di una prova, determinava la trasformazione dell’organo giudicante in organo inquirente impegnato nella ricerca di materiale probatorio di contenuto indeterminato. Le considerazioni della Corte distrettuale, coerenti e logicamente motivate, non si prestano a censure. Va ricordato peraltro che La mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado ( art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi, come in quello che ci occupa, può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dall’art. 606, lett. e) (cfr. Cass. sez. 5, sentenza n. 34643 del 08/05/2008 ud. (dep. 04/09/2008), imp. De Carlo, Rv. 240995).

Inoltre, per integrare l’"errar in procedendo" rilevante "ex" art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è necessario che la prova richiesta e non ammessa risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Nel caso di specie, più che di prova decisiva, si lamenta la mancata acquisizione di documenti che sarebbero stati utili dialetticamente per la decisione, ma non in grado da soli di inficiare ogni altra risultanza.

5.2. Ciò detto, va rammentato che l’art. 628 c.p.p., comma 2 delimita l’ambito entro il quale può essere impugnata la sentenza del giudice di rinvio, emessa ai sensi dell’art. 627 c.p.p.. Tale pronuncia può essere gravata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione.

Tale regola, come già osservato da questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, sentenza n. 41461 del 06/10/2004 Ud. (dep. 25/10/2004); imp. Guameri, Rv. 230578), si ispira alla esigenza, connaturale a qualsiasi ordinamento, che ogni procedimento abbia termine e che, di conseguenza, rimangano assortiti nella res judicata tutti gli errori, vizi o nullità incorsi in esso. Pertanto, in applicazione di detto principio è inibito alle parti di rimettere in discussione il decisum della Corte suprema attraverso l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio che detto decisum sia stato chiamato ad attuare. Nel caso che ci occupa, la Corte di legittimità, all’atto dell’annullamento con rinvio, non ha censurato la sentenza in punto di vizi procedurali, nè in punto di motivazione circa la ricostruzione del fatto, ma ha delimitato il perimetro della esigenza di una nuova motivazione solo in relazione alla valutazione del se il grave inquinamento rilevato costituisse un danno strutturale (elemento oggettivo del reato contestato) ed in relazione alla presenza o meno del dolo.

5.3. Ciò premesso, va osservato che il giudice di merito, attraverso un’attenta ricostruzione dei fatti ha riscontrato come attraverso la sua condotta il V. abbia determinato lo sversamento del percolato nei corsi d’acqua indicati nel capo di imputazione.

Come è noto, il percolato è un liquido che trae prevalentemente origine dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi. In misura minore è anche prodotto dalla progressiva compattazione dei rifiuti. Il percolato prodotto dalle discariche controllate di rifiuti solidi urbani (R.s.u.) è un refluo con un tenore più o meno di inquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-chimici all’interno delle discariche.

Dall’istruttoria svolta è emerso che lo sversamento non era occasionale, ma frutto della commistione tra il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e quello del percolato, dovuta, tra l’altro, secondo le risultanze della consulenza fatta espletare dal Pubblico Ministero, alla mancata realizzazione di un impianto separato di raccolta e ricircolo del percolato ed alla esistenza di un sistema alternativo ed irregolare di smaltimento del percolato in caso di tracimatura dalla vasca V2 mediante un tubo di scarico che convogliava il percolato riversatosi sul pavimento della cabina direttamente nelle condotte di scarico delle acque meteoriche.

Da sopralluoghi effettuati risultava che tali sversamenti si erano verificati certamente nelle seguenti date: 20/11/02, 26/11/02, 26/12/02, 17/3/03, 11/5/03, 13/5/03 ed il 7/7/03.

Ha ricordato il giudice di merito che l’inquinamento dei corsi d’acqua, secondo i parametri SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua:

che è un indicatore sintetico delle alterazioni in atto sugli ecosistemi) aveva raggiunto per il Rio del Pian la classe 5^ di qualità, corrispondete ad una situazione di "morte ecologica"; per il fosso di Re di Puglie, la classe 4^, corrispondente ad un ambiente molto inquinato ed alterato. La riconducibilità del fatto all’attività della discarica diretta dal V. era certa, tenuto conto che da analisi svolte a monte dell’impianto, nei corsi d’acqua non risultavano presenti tracce di inquinamento organico.

Ciò premesso in fatto, la Corte di merito, in sede di rinvio ha valutato che la condotta posta in essere aveva determinato un danno strutturale ai corsi d’acqua, integrante l’elemento oggettivo del delitto di danneggiamento, nella forma aggravata di cui all’art. 635 c.p., comma 2.

Invero, si ha "deterioramento" tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile all’uso a cui è destinata, anche solo temporaneamente. La possibilità di reversione del danno non esclude la configurabilità del delitto, anche sa tale reversione avvenga, non per l’opera dell’uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo.

Nel caso di specie, correttamente la Corte di merito ha ritenuto maturatosi il deterioramento dei corsi d’acqua, considerato che essi per un lungo periodo di tempo sono stati inidonei a servire per la loro funzione di irrigazione ed abbeveraggio degli animali. Come già osservato da questa Corte in altre pronunce, irrilevante è che il deterioramento non sia stato irreversibile (cfr. cass. sez. 2, sentenza n. 12383 del 28/04/1975 ud. (dep. 20/12/1975), imp. Fratini, Rv. 131584), essendo sufficiente che il fatto che sia stato notevole e di lunga durata (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8465 del 21/06/1985 Ud. (dep. 02/10/1985), imp. Puccini, Rv. 170544).

Ne consegue da quanto detto, che il motivo di censura concernente l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato è manifestamente infondato.

5.4. Inammissibile è anche la censura relativa al difetto dell’elemento soggettivo. Va premesso che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che "Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicchè per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15102 del 14/03/2007 Ud. (dep. 13/04/2007), Arditi, Rv. 236461; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12383 del 28/04/1975 Ud. (dep. 20/12/1975), Fratini, Rv. 131586).

Come correttamente osservato dal giudice di merito il V. ha avuto piena consapevolezza dello sversamento del percolato nei corsi d’acqua e della offensività di tale condotta, tanto che l’imputazione soggettiva a suo carico, più che di dolo eventuale doveva ascriversi al dolo alternativo.

Tale convinzione si desumeva dalla oggettiva struttura dell’impianto della discarica, ove in corrispondenza del pavimento della cabina, era stato istallato un tubo di plastica collegato al pozzetto esterno alla stazione di pompaggio destinato allo smaltimento delle acque;

tubo che, in caso di innalzamento del livello del percolato, con tracimazione sul pavimento, lo convogliava direttamente nel pozzetto esterno per le acque meteoriche e, per tale tramite, nei vicini corsi d’acqua.

Inverosimile era che il V. non sapesse del tubo e del sistema alternativo (illecito) di smaltimento del percolato, tenuto conto che essendo direttore della discarica da sette anni, non poteva ignorare quale fosse il sistema di ricircolo e smaltimento.

Peraltro, a fronte di un impianto di ricircolo inadeguato e di una produzione giornaliera di circa 25 mc. di percolato, il fatto che dal 1996 non vi erano più stati conferimenti esterni di percolato, lasciava intendere che lo smaltimento avveniva proprio con il sistema illegale prima illustrato.

Ebbene, a fronte di tale coerente motivazione, le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

5.5. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte di merito ha ritenuto di non poter riconoscere la prevalenza della attenuanti generiche, in considerazione della gravità del fatto e dei beni giuridici offesi.

Nonostante ciò, a fronte di una condanna in primo grado ad anni uno e mesi sei di reclusione, ha sensibilmente ridotto la pena a mesi sette.

Va ricordato che il giudizio di comparazione e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).

5.6. In ordine alla cesura inerente alla condanna al risarcimento del danno, va osservato che con la sentenza impugnata il giudice di merito ha solo stabilito l’an del diritto, come conseguenza del fatto illecito costituito dal danneggiamento dei corsi d’acqua. In relazione al QUANTIM, spetterà al giudice civile quantificarlo in relazione ai concreti effetti lesivi lamentati dalla costituite parti ovili e che avranno l’onere in giudizio di provare.

Pertanto manifestamente infondata è la doglianza avanzata dall’imputato circa una effettuata valutazione "soggettiva" del danno disancorata da una valutazione dalle condizioni originarie dei corsi d’acqua. Invero in questa sede il giudice si è limitato ad affermare la sussistenza di un deterioramento del bene giuridico protetto, fatto questo integrante l’elemento oggettivo del delitto contestato e l’an del fatto illecito civile; rimettendo la valutazione sull’effettiva entità del pregiudizio civile al giudice competente.

5.7. In relazione alla eccepita prescrizione del reato, va fatta una premessa sulla natura giuridica del delitto così come contestato.

Invero nel capo di imputazione si fa riferimento alla condotta di danneggiamento commessa dal (OMISSIS), quindi per un lungo periodo di tempo, con "permanenza".

Come noto, l’iter criminis dei reati dolosi si articola nelle fasi della ideazione, esecuzione e consumazione. In particolare la consumazione si realizza quando la fattispecie concretamente posta in essere aderisce alla fattispecie astratta delineata dal legislatore nella norma incriminatrice.

In realtà, la dottrina e la giurisprudenza più attente, in proposito, distinguono la fase della perfezione da quella della consumazione: la prima, si realizza quando il reato è completo in tutti i suoi elementi strutturali; la seconda, quando un reato già perfetto continua, per volontà del colpevole, ad estrinsecare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma.

Reati in cui vi è scissione tra perfezione e consumazione, sono quelli abituali e quelli permanenti; un esempio di quest’ultimo tipo è il sequestro di persona, laddove il momento della perfezione si ha con la sottrazione alla libertà della vittima, ed il momento della consumazione perdura fino a quando l’agente non la libera.

Il reato permanente non va confuso con il reato istantaneo con effetti permanenti (es. l’omicidio), laddove la permanenza degli effetti non è ricollegabile alla perdurante volontà colpevole dell’agente.

Orbene, nel caso oggetto di giudizio la Corte di Appello ha qualificato il danneggiamento commesso come reato permanente (v. capo di imputazione), ritenendo quindi non prescritto, essendo cessata la condotta alla data del (OMISSIS).

Tale qualificazione non può essere condivisa in quanto un reato per essere permanente deve avere le seguenti connotazioni: l’essere stato "costruito" come permanente dal legislatore nella sua fattispecie tipica; avere una consumazione che non ha soluzione di continuità (es. associazione per delinquere; sequestro di persona, ecc).

Nel danneggiamento, invece, mancano tali caratteri, in quanto il delitto è "costruito" normalmente come reato istantaneo ed il protrarsi eventuale della consumazione non è continuativo.

C’è da chiedersi, allora, se le ripetute immissioni di percolato successive alla prima e protratte nel tempo, siano post factum non punibili ovvero autonomi reati.

Ritiene la Corte che ben può affermarsi che il delitto di danneggiamento, laddove la "distruzione" od il "deterioramento" siano il frutto non di un unico atto, ma dalla ripetizione di condotte lesive, vada inquadrato in quella categoria di delitti caratterizzati dal fatto che l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, e denominati a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata", ciò non in ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere.

Sono esempi di tali fattispecie, l’usura, nel caso i cui la riscossione degli interessi avviene in modo rateale (artt. 644 e 644 ter c.p.: cfr. Cass. 2, 26553/2007, imp. Garone, rv. 237169); la truffa in danno di enti previdenziali, con plurima ricezione di indebite prestazioni (cfr, Cass. 2, 11026/2005, imp. Becchiglia, rv.

231157); la truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, con pagamenti dilazionati nel tempo (art. 640 bis c.p.:

cfr. Cass. 2, 26256/2007, imp. Comello, rv. 237299); la corruzione con plurime e dilazionate dazioni di danaro (cfr. Cass. 4300/1997, imp. Carabba, rv. 208886); il furto di energia elettrica (cfr. Cass. 4, 17036/2009, rv. 243959).

La conseguenza dell’inserimento del danneggiamento per cui si procede in tale categoria di reati, rende le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultima immissione e, per quello che qui interessa, l’inizio della decorrenza della prescrizione, considerato che l’art. 158 c.p. dispone che il termine della prescrizione decorre "dal giorno della consumazione".

Nel caso oggetto di giudizio, la consumazione prolungata del reato è cessata il giorno (OMISSIS). Il termine di prescrizione, comprensivo di interruzione e senza neanche contare i periodi di sospensione, si sarebbe maturato alla data del 7/1/2011. Ne consegue che al momento della sentenza di appello, come della sentenza di questa Corte, la prescrizione non si era ancora maturata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Le spese in favore delle parti civili appare equo liquidarle come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500= in favore della Cassa delle ammende; nonchè alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite e liquida le stesse in Euro 2.800= oltre accessori come per legge, in favore della Provincia di Pesaro ed Urbino ed in Euro 1.000= oltre accessori in favore del Ministero dell’Ambiente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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