T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6867 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si impugna l’ordinanza dirigenziale, i cui estremi sono indicati in epigrafe, avente per oggetto una tettoia di 36 mq, realizzata a ridosso di un fabbricato, di proprietà dei ricorrenti;

Considerato:

che la tettoia in parola, stante la sua notevole consistenza, determina una trasformazione del territorio, a nulla rilevando la circostanza che essa sia aperta su tutti i lati e che non sarebbe stabilmente ancorata al suolo;

che non può fondatamente dedursi in contrario la circostanza che la tettoia avrebbe un impiego precario, in quanto per tale si intende quello che è limitato ad un circoscritto periodo temporale una tantum, ipotesi evidentemente qui non ricorrente;

che conseguentemente non è sufficiente la denuncia di inizio attività;

che non può ravvisarsi la dedotta violazione dell’art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 387/2003, che, per gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ad un certo limite, richiede unicamente la denuncia di inizio attività, atteso che non risulta dimostrato, ma solo assunto che su tale tettoia sarebbe collocato un impianto del genere;

Ritenuto:

che, stante la natura vincolata dell’attività demolitoria posta in essere, la denunciata mancata comunicazione di avvio del procedimento non possa inficiare il provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza della parte ricorrente, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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