Corte Costituzionale, Sentenza n. 46 del 2005 LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI Referendum abrogativo RICERCA SCIENTIFICA SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– L’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 dicembre 2004 ha ritenuto conforme alla legge il seguente quesito referendario (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164, – e successiva errata corrige nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2004, n. 171) : «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”?». Contestualmente è stato attribuito alla richiesta di referendum il numero 2 ed il titolo proposto dal comitato promotore, ossia: “Procreazione medicalmente assistita – limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni – Abrogazione parziale”.

2.– Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, ha fissato per la camera di consiglio la data del 10 gennaio 2005, dandone comunicazione a norma dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3.– Il Comitato promotore del referendum si è costituito depositando una memoria e concludendo per l’ammissibilità della richiesta referendaria. Non ricorrerebbe – ad avviso dei promotori – l’ipotesi di abrogazione di leggi «a contenuto costituzionalmente necessario», attesa la probabile incostituzionalità delle norme che si vorrebbero abrogare, lesive degli artt. 9 e 33 della Costituzione e del diritto alla salute, in quanto l’impossibilità di utilizzare gli embrioni sacrifica la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle malattie genetiche. Né la richiesta incontrerebbe il limite delle leggi di esecuzione di obblighi internazionali, posto che la Convenzione di Oviedo vieta la clonazione riproduttiva e la sola creazione di embrioni a fini di ricerca, ma non l’utilizzazione degli stessi a fini di ricerca clinica e sperimentale. Il quesito risulterebbe infine omogeneo e non sostitutivo della disciplina originaria con una del tutto diversa ed estranea.

4.– E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la richiesta di referendum venga dichiarata inammissibile, anzitutto per la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni indissolubilmente legate a quelle che si vorrebbero eliminare; l’esito che il referendum persegue è, infatti, quello di una piena liberalizzazione della ricerca scientifica, con esiti incompatibili con la tutela dei diritti del concepito. In secondo luogo la richiesta sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, perseguendo l’obiettivo di rendere possibile la produzione di embrioni a fini sperimentali e non riproduttivi, non prevede l’abrogazione dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 13, comma 3, lettera a), della legge, i quali vietano rispettivamente qualsiasi sperimentazione sull’embrione e la produzione di embrioni a fini di ricerca. Infine le norme interessate rappresenterebbero attuazione di precetti derivanti da norme internazionali o, comunque, strettamente collegate con le medesime.

5.– Hanno depositato scritti a sostegno dell’inammissibilità: il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, il “Comitato per la difesa dell’art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la tutela della salute della donna”, la “Consulta nazionale delle Fondazioni e Associazioni antiusura”, il “Forum delle Associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.

6.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini e l’avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito dell’ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati altresì sentiti l’avv. Giovanni Giacobbe per il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, l’avv. Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell’art. 75 della Costituzione”, gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l’avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l’avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.

Considerato in diritto

1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.

2.– La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

In concreto, la richiesta referendaria mira ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all’art. 13, comma 2, sia attraverso l’eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

3.– E’ opportuno premettere che il giudizio di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» (cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell’eventuale disciplina di risulta derivante dall’effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987 e n. 24 del 1981).

4.– La richiesta è ammissibile.

4.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.

In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.

La richiesta referendaria non si pone, d’altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all’art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta.

4.2.– Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità.

La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.

4.3.– La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole «discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente»; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole «la crioconservazione e»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *