Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 11 marzo 2011, ha ritenuto M.M. responsabile del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2 (perchè poneva in commercio 525 Cd musicali di autori vari sprovvisti del marchio Siae) e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa.
A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato come non fosse influente la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 8 novembre 2007 dal momento che la mancanza del contrassegno Siae può essere valutata, con altri elementi gravi e concordanti, come indizio di abusiva duplicazione dei supporti; le attenuanti generiche non sono state concesse per un precedente specifico dell’imputato.
Costui ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che la sola carenza del timbro Siae non è prova della avvenuta duplicazione;
– che, mancando uno specifico atto di vendita, la fattispecie di reato non si è perfezionata;
– che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La prima deduzione del ricorrente è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dallo esaminare le residue censure.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea (con sentenza emessa a sensi dell’art. 234 del Trattato CEE l’8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert) ha preso in esame la compatibilità della normativa italiana, che prevede la apposizione del contrassegno Siae, con la direttiva Europea 83/189/CEE che ha istituito una necessaria procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche. I Giudici Europei hanno rilevato che l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere di arte figurativa il marchio Siae in vista della loro commercializzazione costituisce una regola tecnica che avrebbe dovuto essere notificata (ma non lo è stata) dalla Italia alla Commissione della Comunità Europea al fine di verificare la compatibilità del suddetto obbligo con il principio di libera circolazione delle merci.
La Corte Europea ha concluso rilevando che la regola tecnica, in caso di mancata comunicazione alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti dei privati e le relative norme interne devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
A sensi dell’art. 164 del Trattato CEE, l’interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrativa) degli Stati membri anche ultra partes. Benchè la sentenza dei Giudici Europei sia limitata allo oggetto della causa principale, (detenzione di CD contenenti opere figurative) questa Corte ne ha esteso le conclusioni a tutte le disposizioni normative che hanno introdotto la necessità del timbro Siae su ogni tipi di supporto.
Di conseguenza, la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto non penalmente rilevante la condotta di commercializzazione di supporti privi del marchio (per l’epoca antecedente al 21 aprile 2009 quando è stata perfezionata la procedura della notifica della regola tecnica alla Commissione CEE).
Rimane vietata, anche dopo la sentenza Schwibbert, qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione, contraffazione delle opere di ingegno; tuttavia, il principio enucleato nella detta decisione riverbera i suoi effetti anche sulla fattispecie di reato in esame, Ora la Corte di Appello ha ritenuto che la mancanza del contrassegno può essere un indizio, in concorso con altri elementi (peraltro non indicati), della illegittima duplicazione; tuttavia, i Giudici non hanno indicato quali fossero gli ulteriori elementi posti a conforto del loro convincimento.
In sostanza, la Corte ha optato per la illecita duplicazione avendo come referente la sola mancanza del contrassegno Siae. Questa carenza non può valere come indizio della abusiva duplicazione o riproduzione essendo la inopponibilità ai privati dello obbligo di apposizione del contrassegno (sino alla avvenuta comunicazione) tale da privarlo del valore, ordinariamente attribuitogli, di garanzia della originalità dell’opera (Sez. 3 sentenze 1073/2010, 27109/2008, 21579/2008).
Il Collegio condivide e recepisce le conclusioni delle ricordate sentenze pur consapevole di un differente orientamento giurisprudenziale che reputa la mancanza del contrassegno come sintomo della abusiva duplicazione (Sez, 3 sentenze 34266/2008, 27764/2008, 13816/2008, 128/2008); la tesi non è condivisibile perchè continua sostanzialmente a ritenere che la marchiatura Siae sia esigibile e non tiene conto che i privati non possono subire alcun pregiudizio per avere tenuto una condotta non conforme ad una norma ad essi non opponibile.
Concludendo si rileva che manchi la prova della abusiva duplicazione dei supporti per cui è processo per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
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