Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione I Sentenza n. 19121 del 2006 deposito del 30 maggio 2006 CONDANNA CONDIZIONALE Giudice d’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Il giudice dell’esecuzione di Forlì rigettava la richiesta di applicazione in fase esecutiva della sospensione condizionale della pena, in quanto dopo una prima condanna alla pena di due mesi di reclusione, senza pena sospesa, la seconda condanna a 10 mesi di reclusione non poteva essere sospesa per il divieto di cui all’art. 164 comma 2 n.1 c.p. di concedere una seconda sospensione; nella stessa circostanza revocava numerose sentenze di condanna pronunciate contro l’imputato in relazione a reati di emissione di assegni a vuoto perchè depenalizzati.

Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in quanto la presenza di una precedente condanna non è di per sè ostativa alla concessione di una sospensione quando la somma delle due pene non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.

Con memoria presentata successivamente ribadiva che, per il principio del favor libertatis, il giudice dell’esecuzione non ha il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale per effetto di condanne relative a reati già depenalizzati ma le cui sentenze non sono state ancora revocate e che, nel caso in questione, quando era intervenuta la sentenza di condanna per il reato giudicato con sentenza del 23/03/2000, i reati intermedi erano già stati depenalizzati.

La Corte ritiene che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio.

Deve infatti rilevarsi che con sentenza delle Sezioni Unite del 20 dicembre 2005 n.4687, ric. Catanzaro, dep. 06.02.2006, si è affermato il principio di diritto secondo cui il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 673 c.p.p. sulla revoca di una sentenza di condanna per fatti non costituenti più reato, può disporre la sospensione condizionale della pena inflitta con una condanna successiva qualora l’applicazione del beneficio nel giudizio di cognizione sia stato negato a causa dell’impedimento costituito dalle condanne poi revocate.

Nel caso di specie il giudice della cognizione non ha applicato la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna passata in giudicato in data 23/03/2000 facendo genericamente riferimento ai precedenti penali dell’imputato e il giudice dell’esecuzione non ha concesso la sospensione ritenendo applicabile l’art. 164 comma 2 n.1 c.p. in relazione alla presenza di una condanna, condonata, a mesi due di reclusione per reato non depenalizzato

Deve pertanto ritenersi che la decisione delle Sezioni Unite, nel frattempo intervenute, consenta al giudice dell’esecuzione di valutare al concedibilità di una sospensione condizionale non consentita prima della revoca delle sentenze intermedie per intervenuta abrogazione del reato.

Infatti il giudice dell’esecuzione deve ora compiere quella valutazione che doveva effettuare il giudice di cognizione, in merito all’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 164 c.p. che prevede la possibilità di concedere due volte la sospensione qualora la pena complessivamente inflitta non superi i due anni e sussistano le condizioni richieste dal primo comma (Sez. I 14 dicembre 2000 n.12388, Rv. 218453).

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribuale di Forlì.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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