LEGGE 17 ottobre 2014, n. 167 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalita’, fatto a Roma…

…il 29 febbraio 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di
Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la
prevenzione e la repressione della criminalita’, fatto a Roma il 29
febbraio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell’Accordo,
valutati in euro 16.387 per l’anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere
dall’anno 2015, ad anni alterni, e all’ulteriore onere di cui
all’articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12
dell’Accordo, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell’interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione
nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine
pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il
medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i
limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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