Cassazione II civile del 14 maggio 2010, n. 11811 Omessa identificazione, conducente, patente, circolazione stradale, detrazione punti (2011-05-06)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

(omissis)

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da … avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di accertamento n. … relativo a violazione dell’art. 180 del codice della strada.

Il Ministero, difeso dall’Avvocatura erariale, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007;

L’opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa.

In tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 375 comma 1 del codice di procedura civile, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/07, riv. 598103; SU 21291/05).

Va premesso che il ricorso riporta integralmente il testo della sentenza impugnata, ditalchè i fatti di causa risultano adeguatamente esposti da parte ricorrente. Posto quanto sopra, il Collegio osserva che il ricorso è manifestamente fondato.

All’opponente era stata contestata la violazione dell’articolo 180 del codice della strada per aver omesso di comunicare alle forze di polizia la comunicazione degli estremi identificativi del conducente del veicolo sorpreso ad andatura eccessiva. Erroneamente intendendo il disposto dell’articolo 126 del codice della strada la sentenza impugnata ha ritenuto che tale comunicazione non fosse dovuta dal proprietario del veicolo fino a conclusione del procedimento amministrativo e giurisdizionale relativo alla violazione per eccesso di velocità.

Tale interpretazione è del tutto errata. L’articolo 180 comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perchè oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. Cass. 13748/07, riv. 598104).

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all’invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall’organo accertatore all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall’art. 126 bis).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex articolo 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione, giacchè non constano dagli atti del giudizio di legittimità altri motivi di opposizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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