MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 novembre 2014, n. 201 Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo
Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l’articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si
prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e
penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto
delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarita’ organizzative individuate con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto l’articolo 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008,
concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori come gia’ attribuite all’Amministrazione della giustizia
ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal
decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati
individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al
datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e
disciplinati gli organi di vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente
la individuazione delle particolari esigenze delle strutture
giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante «La
istituzione dell’Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per
l’Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)»;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la
individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova
organizzazione del Ministero della giustizia;
Considerata la necessita’ di garantire l’attuazione e il rispetto
della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarita’ organizzative delle strutture giudiziarie e
penitenziarie;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 15 maggio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica espressi in conformita’
all’articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
avvenuta con nota del 23 settembre 2014;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
avvenuta con nota del 10 novembre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono
attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, per disciplinare l’organizzazione e le attivita’ dirette
ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale
operante negli ambienti di lavoro dell’Amministrazione della
giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai
servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarita’
organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e
penitenziarie.

Art. 2

Modalita’ di applicazione

1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine
istituzionale dell’ordine e della sicurezza nell’ambito
dell’attivita’ giudiziaria e penitenziaria sono applicate con
modalita’ in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze che caratterizzano le attivita’ e gli interventi
svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione
detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell’incolumita’ del personale e degli utenti contro
pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di
posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
3. Le esigenze connesse alle attivita’ istituzionali ovvero alle
peculiarita’ organizzative dell’Amministrazione della giustizia, di
cui all’articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di
seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali,
organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:
a) direzione funzionale delle attivita’;
b) capacita’ operativa e prontezza d’impiego del personale
dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni
e dei trattamenti dei dati per la tutela dell’ordine e della
sicurezza;
d) particolarita’ costruttive e d’impiego di equipaggiamenti
speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unita’
navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,
nonche’ specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di
analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di
vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, e al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del
Testo Unico n. 81 del 2008.
4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di
pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di
evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari,
le aree di sicurezza devono essere localizzate all’aperto,
all’interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di
evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non
necessariamente per l’intero edificio, da tutti i lavoratori e nel
rispetto delle norme di sicurezza.
5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si
applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n.
81 del 2008 concernenti le modalita’ di designazione e le
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture
dell’Amministrazione sono presenti le peculiarita’ organizzative e
funzionali preordinate a realizzare:
a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e
tutela del personale operante, in relazione alle rispettive
specifiche condizioni di impiego, nonche’ degli impianti e delle
apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni,
introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;
b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono
ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura
di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa
della liberta’ personale, nonche’ negli Istituti per i minorenni e
nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di
aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o
internate, nonche’ la prevenzione di azioni di autolesionismo o di
autosoppressione per mantenere l’ordine e la disciplina.
7. L’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1,
la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini
della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa
ritenuti necessari. L’Amministrazione deve comunque assicurare idonei
percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, e verificare
preventivamente e periodicamente l’innocuita’ dei sistemi di
controllo.

Art. 3

Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia il servizio di
prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo
Unico n. 81 del 2008 e’ espletato da personale dell’Amministrazione
in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del
Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Nelle strutture ove insistono piu’ uffici dell’Amministrazione,
ferme restando le responsabilita’ del datore di lavoro per la propria
area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree,
impianti e servizi comuni, puo’ essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le
strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di
lavoro.

Art. 4

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli uffici dell’Amministrazione aventi autonomia gestionale
operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia
penitenziaria nonche’ i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza del personale dell’Amministrazione. Il rappresentante e’
unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale
collocati presso infrastrutture comuni.
2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti
o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e
seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi
collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN.
3. Ai fini della definizione del numero, delle modalita’ di
designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del
tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle
funzioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In considerazione delle peculiarita’ organizzative istituzionali
dell’Amministrazione della giustizia, i rappresentanti per la
sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure
di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio
di vigilanza di cui all’articolo 7.

Art. 5

Documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e’ vietata
la divulgazione nell’interesse della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti
istituzionali dell’Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:
a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
delle attivita’ svolte dall’Amministrazione con quelle svolte dalle
imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e’
elaborato, contestualmente all’inizio delle attivita’ dell’appalto e
previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro
committente;
b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi,
lavori, opere o forniture nell’ambito dell’Amministrazione, i dati
relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attivita’
della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati
omettendo le specifiche informazioni connesse all’attivita’
istituzionale di cui e’ vietata o ritenuta inopportuna la
divulgazione.
2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di
lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di
cui e’ ritenuta vietata la divulgazione:
a) non e’ allegato al contratto di appalto, subappalto o
somministrazione, ma e’ custodito con le misure finalizzate a
salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del
datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi,
lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto, concordato con il
datore di lavoro appaltatore, e ne e’ data menzione nel contratto
stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della
valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate
dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a
conoscenza dei lavoratori interessati;
b) puo’ essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che
dal personale dell’Amministrazione a cio’ autorizzato, ivi compresi i
rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro
appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di
quest’ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l’obbligo di non
divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le
attivita’ dell’Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in
relazione a quanto precede.
3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese
appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o
forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n.
81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime
imprese.

Art. 6

Sorveglianza sanitaria

1. Nell’ambito delle attivita’ e dei luoghi di cui all’articolo 1,
comma 1, la sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal medico
competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’articolo
38 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. L’attivita’ del medico competente e’ svolta secondo i principi
della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal
medico competente accertamenti clinici e strumentali che non e’
possibile effettuare con personale e mezzi dell’Amministrazione, gli
accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti
esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7

Servizi di vigilanza

1. Con riguardo alle modalita’ di impiego del personale che opera
nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della
giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui
all’articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza
preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva
sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute
sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con
riferimento alle strutture penitenziarie.
2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico
amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui
hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi
aventi competenza ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico n. 81 del
2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente
articolo interviene previo coordinamento con detti organi.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

Abrogazioni

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 29 agosto 1997, n. 338, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 novembre 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 73

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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